Interdittiva antimafia illegittima se negato il controllo collaborativo ex art. 94-bis (Cons. Stato n. 5676 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere interdittivo antimafia presuppone una soglia di attivazione anticipata, non essendo necessaria la prova dell’effettiva occupazione dell’impresa, ma solo il pericolo, secondo ragionevole verosimiglianza, che l’attività imprenditoriale sia piegata a interessi mafiosi. Il diniego di ammissione alle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lvo n. 159/2011 è illegittimo quando i tentativi di agevolazione non presentano carattere strutturale. Ai fini della valutazione di occasionalità rileva il soggetto economico destinatario dei tentativi, non le persone fisiche che ne sono stati vettori. La struttura familiare della compagine è pre-condizione del rischio, ma non prova di per sé la sistematicità del condizionamento. Le misure di self cleaning devono dar luogo a soluzioni non agevolmente reversibili.
Il Fatto
Una società operante nel settore dei lavori edili, dopo essere stata destinataria di una precedente interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli, trasferiva la sede legale in altra provincia, mutava forma societaria e rinnovava le cariche sociali, recidendo ogni rapporto formale con l’ex amministratore e socio di maggioranza, attinto da vicende penali per riciclaggio e autoriciclaggio aggravati dalla finalità di agevolazione mafiosa.
La nuova interdittiva emessa dalla Prefettura competente per territorio, confermata dal TAR Campania con la sentenza n. 1458/2026, riteneva perdurante il pericolo infiltrativo in ragione della composizione familiare della compagine e di una cointeressenza economica tra l’ex socio e i familiari in altra società immobiliare. La società proponeva appello, contestando la permanenza del rischio e chiedendo in via subordinata l’accesso alla prevenzione collaborativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla natura del potere interdittivo, manifestazione della funzione preventiva dell’Amministrazione, volta a impedire l’accesso di imprese esposte al condizionamento mafioso nei settori investiti da risorse pubbliche. La soglia di attivazione è congruamente anticipata rispetto a quella penale: non occorre l’accertamento dell’effettiva occupazione dell’impresa, ma il pericolo che l’attività sia piegata a interessi illeciti.
Quanto ai legami parentali, il Consiglio richiama la giurisprudenza della Sezione: il semplice rapporto di parentela non è sufficiente a fondare il sintomo, salvo che assuma intensità tale da rivelare una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa. Il discrimine è il quid pluris, ossia la comunanza dinamica di interessi economici, che eleva il dato genealogico oltre la soglia indiziaria.
Nel caso concreto, il Collegio ritiene che il focolaio del contagio fosse ancora attivo, per la gravità e l’attualità delle condotte contestate all’ex amministratore e per la cointeressenza economica con i familiari nella società immobiliare. Le misure di self cleaning non determinano un radicale disancoramento, poiché la nomina degli amministratori fa capo all’assemblea dei soci e non presenta carattere stabile, essendo intervenuti quattro amministratori in quattro anni.
Il Collegio passa poi all’art. 94-bis d.lvo n. 159/2011 e chiarisce che la struttura familiare è pre-condizione del rischio, non indice di sistematicità. L’occasionalità va verificata assumendo a riferimento il soggetto economico e non le persone fisiche vettori del rischio. La coincidenza dei contatti con un periodo circoscritto della storia imprenditoriale, la derivazione degli stessi da soggetti estranei all’attuale compagine e la consolidata posizione di mercato depongono per una prognosi favorevole.
La Corte richiama le pronunce del giudice della prevenzione, che avevano escluso il carattere strutturale dell’infiltrazione e ammesso la società al controllo giudiziario. Il principio di prevalenza del controllo giudiziario sulle misure amministrative preclude all’Amministrazione l’adozione di provvedimenti interdittivi finché quel controllo è in corso. L’appello è accolto e l’interdittiva annullata, con spese compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.