Silenzio assenso sulla sanatoria edilizia ex art. 36 bis TUED (Cons. Stato n. 5537 del 09.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 36 bis del d.P.R. n. 380/2001, introdotto dal c.d. decreto salva casa (d.l. n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024), determina la formazione del silenzio assenso sul titolo abilitativo col decorso del termine procedimentale, quando il Comune non emetta un diniego definitivo. Il preavviso di rigetto e le osservazioni dell’istante non esauriscono il potere dell’amministrazione né valgono a cristallizzare l’abusività delle opere. Le osservazioni comunicate dall’istante fanno decorrere un nuovo termine, spirato il quale senza ulteriore seguito il titolo si intende formato per il solo decorso del tempo. L’amministrazione conserva il solo potere di autotutela: la sua inerzia consuma la possibilità di respingere l’istanza. Ne consegue la sanatoria degli abusi e l’improcedibilità delle domande di accertamento di conformità anteriormente proposte ex art. 36 TUED.
Il Fatto
I comproprietari di un immobile hanno impugnato davanti al TAR Campania l’ordinanza comunale di demolizione di alcune opere. Avevano dedotto il difetto di istruttoria, sostenendo che gli interventi fossero assentiti da un nulla osta risalente al 1962 e che l’ampliamento comportasse un aumento di volumetria inferiore al 2%, compatibile con la tolleranza edilizia. In seguito hanno proposto motivi aggiunti per ottenere l’accertamento della conformità delle opere e, poi, l’accertamento del silenzio assenso formatosi sulla SCIA in sanatoria del 5 agosto 2024.
Il primo giudice ha accolto i motivi aggiunti più recenti, dichiarando formatosi il silenzio assenso ex art. 36 bis, comma 6, TUED e ordinando al Comune il rilascio dell’attestazione, con improcedibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti anteriori. Il vicino controinteressato ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene infondato l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Il punto dirimente è l’intervenuta sanatoria degli abusi contestati ex art. 36 bis T.U. edilizia. La ricostruzione dei passaggi procedimentali seguiti alla istanza del 6 agosto 2024 è esente da censure.
Il 6 settembre 2024 il Comune ha avviato il procedimento di rigetto con un preavviso di rigetto; il 13 settembre 2024 gli istanti hanno depositato una richiesta di attestazione di decorrenza dei termini. Alle osservazioni non è seguito alcun provvedimento: né un diniego definitivo, né altre comunicazioni, né il rilascio dell’attestato. Tali circostanze integrano l’ipotesi del comma 6 dell’art. 36 bis TUED: sebbene nel termine di trenta giorni il Comune abbia formulato il preavviso, le osservazioni formalmente comunicate hanno fatto decorrere un nuovo termine rimasto senza seguito.
A partire dal 13 ottobre 2024 si è dunque formato il silenzio assenso e il Comune, che ne avrebbe avuto facoltà, non ha agito in autotutela. L’intervento edilizio, per come risultante dal nulla osta del 1962, salvo lievi difformità non tali da determinare il diniego, va considerato assentito. Il titolo abilitativo si è formato per il decorso del tempo e il superamento del termine ha esaurito il potere comunale di respingere l’istanza.
Quanto al primo motivo, la domanda di accertamento di conformità ex art. 36 TUED del 16 maggio 2023 è stata superata dalla SCIA in sanatoria, alla luce della novella salva casa. Le contestazioni sulle lievi difformità restano indimostrate, così come le deduzioni sul computo delle tolleranze. Sul quarto motivo, non esiste un provvedimento espresso di diniego: gli atti endoprocedimentali non rivestono natura provvedimentale. Il quinto motivo è assorbito. La notifica all’avvocato costituito appare sufficiente ai fini della regolarità della procedura. Le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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