Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 551 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente deve essere eseguito entro il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. La dichiarazione dell’Amministrazione circa la perdurante pendenza della procedura di accreditamento, lungi dal giustificare il ritardo, conferma l’inottemperanza all’obbligo di conformarsi al giudicato. Integrata la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il giudice amministrativo accoglie il ricorso e, per il caso di persistente inadempimento, nomina il commissario ad acta quale organo ausiliario, chiamato ad attuare la pronuncia anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha chiesto al TAR l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria.

Il Ministero si è costituito dapprima con atto di mero stile e poi ha depositato una relazione, sostenendo che la procedura di accreditamento, gestita a livello centrale, sarebbe ancora in corso. Da qui la domanda di esecuzione del giudicato dinanzi al giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato in via preliminare che la sentenza oggetto di ottemperanza è passata in giudicato e che risulta integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.. È decorso, inoltre, il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, norma che vieta al creditore di procedere a esecuzione forzata prima della sua scadenza.

Il Tribunale ha ricordato che, dopo la riforma del processo civile di cui al D.Lgs. 149/2022, l’art. 475 c.p.c. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all’originale. Nel caso concreto la notificazione al Ministero è avvenuta e il ricorso introduttivo è stato notificato successivamente.

La difesa erariale non ha fornito alcuna giustificazione idonea. La circostanza che l’esecuzione sia tuttora in corso, secondo il Collegio, conferma la perdurante inottemperanza al giudicato. Il ricorso è stato quindi accolto, dando continuità all’orientamento già espresso dalla Sezione su controversie analoghe.

Il Ministero è stato condannato a dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, mediante il riconoscimento del beneficio. Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il commissario agirà su semplice richiesta della parte interessata, non quale dirigente dell’Amministrazione scolastica, ma quale organo ausiliario del giudice, in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.

Il suo compito, intrinsecamente obbligatorio, consiste nel dare attuazione alla pronuncia anche attraverso l’esercizio di poteri amministrativi non esercitati, dei quali il comando contenuto in sentenza costituisce fondamento e approdo funzionale. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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