Trattamento ABA e discrezionalità tecnica dell’ASL sulle cure del minore autistico (TAR Campania n. 714 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La valutazione dell’amministrazione sanitaria in ordine all’appropriatezza della metodica riabilitativa da erogare al minore affetto da disturbo dello spettro autistico costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale nei soli limiti dell’abnormità, irrazionalità o illogicità, nonché del travisamento dei fatti. Il giudice amministrativo non può sostituire le proprie valutazioni cliniche a quelle dell’ASL, né il privato può sovrapporre le proprie personali considerazioni, o quelle del proprio centro di fiducia, alle determinazioni del Servizio sanitario nazionale. La perizia di parte non è idonea, di per sé, a contrastare l’attività valutativa di una struttura connotata da discrezionalità tecnica. Il diritto alla salute, tutelato dall’art. 32 Cost. e dall’art. 25 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, non implica un incondizionato diritto a prestazioni liberamente individuate come appropriate dall’interessato, ma transita attraverso l’esercizio della discrezionalità tecnica dell’amministrazione sanitaria.

Il Fatto

I genitori esercenti la potestà su un figlio minore affetto da disturbo dello spettro autistico hanno impugnato davanti al TAR Campania il progetto elaborato e trasmesso dall’ASL di Avellino, con cui è stata prospettata l’adesione del minore a un percorso di gruppo per utenti ASD livello 1, di età compresa tra i 13 e i 18 anni, con incontri quindicinali. I ricorrenti hanno dedotto che in tal modo sarebbe stata di fatto negata la continuità terapeutica con il precedente intervento abilitativo ABA, seguito dal minore sin dall’età di due anni.

Hanno chiesto l’annullamento del progetto, del diniego implicito di prosecuzione del trattamento ABA domiciliare, della delibera aziendale nella parte in cui limita il monte ore per fasce di età e del PDTA regionale approvato con DGRC n. 131/2021. Hanno inoltre domandato l’accertamento del diritto del minore a ricevere a carico del SSN non meno di 12 ore settimanali di trattamento ABA, un’ora settimanale di psicoterapia individuale e tre ore mensili di supervisione, fino al compimento del diciottesimo anno, con condanna dell’amministrazione all’erogazione diretta o al rimborso delle fatture.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto nel merito le censure relative al progetto. La scelta dell’ASL di non proseguire la somministrazione di ore di trattamento con metodica ABA, sulla base della condizione complessiva del minore, costituisce espressione di ampia discrezionalità tecnica. Tale valutazione è assoggettata a un apprezzamento esterno limitato al rilievo di evidenze che comprovino un distorto esercizio del potere valutativo o un travisamento dei fatti. Il giudice non può sostituirsi all’amministrazione nello svolgimento di valutazioni su fatti complessi, riservate alla sede amministrativa.

Le contestazioni dei ricorrenti si fondano su apprezzamenti opinabili, non sostenuti da un sufficiente quadro probatorio della assoluta inadeguatezza del progetto. Il Collegio ha escluso che un principio di prova possa rinvenirsi nella valutazione funzionale redatta da una professionista che segue privatamente il minore: la perizia di parte non può essere contrapposta all’attività valutativa di una commissione connotata da discrezionalità tecnica.

Richiamando Cons. Stato n. 6785 del 2024, il TAR ha precisato che il privato non può sovrapporre le proprie valutazioni a quelle del Servizio sanitario nazionale, che opera tra i vincoli di contenimento della spesa sanitaria e l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. L’amministrazione non ha negato al minore il nucleo di prestazioni di cui ha bisogno, ma ha disconosciuto l’appropriatezza della metodica ABA per un adolescente, privilegiando un diverso piano trattamentale fondato su motivati assunti medico-scientifici. Il diritto alla salute non implica un incondizionato diritto a prestazioni liberamente individuate dall’interessato.

Il Collegio ha osservato che le critiche miravano a demolire un atto che, già nell’intitolazione come “Progetto”, utilizza termini quali potenziamento, sviluppo e inserimento, coerenti con la situazione di un minore ad alto funzionamento che necessita di sperimentare autonomia e rafforzare le capacità di interazione con i pari. L’ASL ha illustrato le ragioni per cui, a fronte di un livello di gravità I e di difficoltà di socializzazione, la terapia cognitivo comportamentale di gruppo è stata ritenuta più adatta, potendo la prosecuzione dell’ABA risultare controproducente. La scarsa presenza del minore agli incontri conferma l’assenza di una mancanza esecutiva addebitabile all’ASL.

Per effetto dell’infondatezza delle censure sul progetto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile quanto alla delibera aziendale, non posta in rapporto di presupposizione con l’atto gravato e rispetto alla quale difetta l’interesse concreto e attuale. Parimenti inammissibile è l’impugnazione del PDTA regionale, non lesivo di per sé degli interessi del minore, nonché le ulteriori domande di accertamento e condanna, che presuppongono il positivo esito dell’azione di annullamento. Le spese sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *