Stupefacenti, condanna ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno (Cons. Stato n. 5440 del 07.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno, la condanna per i reati di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 309/1990, non riconducibili all’ipotesi di lieve entità del comma 5, integra ipotesi ostativa ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998. In tali casi la valutazione della pericolosità sociale può fondarsi in misura prevalente sulla gravità del fatto di reato, senza necessità di un ulteriore e specifico apparato motivazionale, salvo che emergano elementi di segno contrario di particolare consistenza. L’integrazione lavorativa e abitativa non neutralizza il giudizio negativo, poiché l’ordinamento attribuisce peso determinante alla presenza di legami familiari qualificati sul territorio nazionale.

Il Fatto

Il Questore di Bergamo, in data 10 febbraio 2023, ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato proposta da un cittadino straniero. Il diniego è stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, individuati in una sentenza di applicazione della pena su richiesta, emessa dal Tribunale di Bergamo il 14 luglio 2021, con condanna a due anni e otto mesi di reclusione ed euro 12.000 di multa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, sede di Brescia, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione sotto il profilo della mancata valutazione concreta della propria pericolosità sociale. Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza n. 367/2024, resa in forma semplificata. Il soccombente ha proposto appello, riproponendo le doglianze già articolate in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal dato non controverso della condanna riportata dall’appellante per il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 1-bis, del d.P.R. n. 309/1990. Si tratta di fattispecie connotata da significativa gravità, come emerge dalle modalità della condotta accertata, caratterizzata dalla detenzione di rilevanti quantitativi di sostanza stupefacente e di strumenti funzionali alla commercializzazione della stessa.

Correttamente il giudice di primo grado ha ritenuto che la condanna rientri tra le ipotesi che, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 286/1998, assumono valore ostativo al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno, specie in assenza di fattori di segno contrario di particolare rilievo. Non può condividersi la prospettazione dell’appellante secondo cui l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere a una autonoma e approfondita verifica attuale della pericolosità sociale, prescindendo dal disvalore espresso dalla condotta penalmente accertata.

Il Consiglio di Stato afferma che, nei casi di condanna per reati in materia di stupefacenti non riconducibili all’ipotesi di lieve entità, la valutazione della pericolosità può legittimamente fondarsi in misura prevalente sulla gravità del fatto di reato, senza che sia necessario un ulteriore e specifico apparato motivazionale, salvo che emergano elementi di segno contrario di particolare consistenza.

Nel caso concreto tali elementi non risultano adeguatamente dimostrati. Il rapporto di lavoro stabile e la disponibilità di un’abitazione, pur apprezzabili, non sono dotati di decisivo rilievo. L’ordinamento attribuisce peso determinante, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, anche e soprattutto alla presenza di legami familiari qualificati sul territorio nazionale, che nel caso di specie non risultano né allegati né provati. In loro assenza, il percorso lavorativo e abitativo assume un peso subvalente e non è sufficiente a neutralizzare il giudizio negativo preclusivo discendente dalla condanna a carattere automaticamente ostativo.

Quanto al richiamo della Corte costituzionale n. 88 del 2023, il Collegio ribadisce che tale pronuncia ha inciso esclusivamente sulle ipotesi di reati di lieve entità di cui all’art. 73, comma 5, mentre nel caso di specie la condanna riguarda una fattispecie distinta e ben più grave, riconducibile ai commi 1 e 1-bis. Infine, la doglianza relativa alla possibile valutazione della protezione speciale, formulata per la prima volta in appello, è inammissibile e comunque infondata: il giudizio ha ad oggetto la legittimità del diniego di rinnovo e non si estende alla verifica dei presupposti per il rilascio di titoli diversi. L’appello è respinto e le spese del grado sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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