Ordine di rimpatrio del militare legittimo senza garanzie procedimentali (Cons. Stato n. 5384 del 06.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento d’autorità del personale militare, ex artt. 976, comma 2, e 1349, comma 3, cod. ord. mil., cui accede l’ordine di rimpatrio, rientra nel genus degli ordini ed è sottratto alle garanzie della legge n. 241/1990. Non è configurabile per i militari una situazione giuridica soggettiva tutelabile in ordine alla sede di servizio, costituendo la permanenza in una determinata sede una semplice modalità di svolgimento del servizio. Prevale l’interesse pubblico alla tutela del prestigio e della funzionalità dell’Amministrazione militare rispetto alle esigenze personali del trasferito. Ove si deduca la natura vessatoria dell’ordine, l’onere probatorio grava sull’interessato. Nell’ordinamento militare non è configurabile l’istituto del mansionismo, né alcuna pretesa al mantenimento delle medesime condizioni di impiego.
Il Fatto
Un maresciallo dell’Arma dei carabinieri, assegnato a una missione internazionale di polizia militare con decorrenza marzo 2023, riceveva in data 11 luglio 2023 un avviso di avvio di procedimento disciplinare di corpo con contestazione di addebiti. Nelle more del procedimento, il Comandante del reggimento comunicava il rimpatrio del militare con il volo programmato per il 20 luglio 2023, per essere venuti meno i requisiti previsti.
Il militare impugnava dinanzi al TAR Liguria la nota di rimpatrio. Il Tribunale respingeva il motivo di incompetenza, accoglieva il primo motivo per difetto di motivazione, annullando il provvedimento, e respingeva le domande risarcitorie e di indennità di missione. Il Ministero della difesa proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di inammissibilità dell’appello per violazione del dovere di specificità dei motivi ex art. 101, comma 1, cod. proc. amm., alla stregua del tenore testuale del gravame.
Respinge altresì l’eccezione di violazione del divieto dei nova ex art. 104 cod. proc. amm.: la produzione documentale afferente al procedimento è consentita in appello alla pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 46 cod. proc. amm.; i temi difensivi svolti per la prima volta non costituiscono motivi nuovi, incombendo tale divieto solo sulla parte ricorrente in prime cure; le difese del convenuto non sono eccezioni in senso stretto.
In via pregiudiziale rileva che non sono stati impugnati i capi relativi all’incompetenza e alle domande risarcitorie, su cui si è formato il giudicato interno.
Nel merito, il Collegio condivide gli orientamenti consolidati: il trasferimento d’autorità del militare, cui accede l’ordine di rimpatrio,
Nota della Redazione
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