Diversa distribuzione degli spazi interni non giustifica la demolizione (TAR Campania n. 2507 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La diversa distribuzione degli ambienti interni di un immobile, realizzata mediante eliminazione e spostamento di tramezzature e senza intervento sulle parti strutturali dell’edificio, integra manutenzione straordinaria, soggetta al semplice regime della comunicazione di inizio lavori e non al permesso di costruire. L’omessa comunicazione non può giustificare l’ordine di demolizione, che presuppone il dato formale della realizzazione dell’opera in assenza del prescritto titolo abilitativo. La presenza di vincoli paesaggistici e ambientali sull’area non muta la natura dell’intervento né impone un titolo edilizio preventivo, residuando il solo onere di comunicazione al comune. La pendenza di una domanda di condono edilizio, di per sé, non è sufficiente a sostenere l’ingiunzione a demolire, quando la tipologia degli interventi interni non comporta modificazione strutturale dello stato dei luoghi.

Il Fatto

Il proprietario di un’abitazione al terzo piano di un fabbricato presentava al Comune una domanda di condono edilizio. Successivamente il Comune ingiungeva la demolizione di alcune opere, contestando la diversa distribuzione degli spazi interni, eseguita in assenza di titolo edilizio, e alcune variazioni prospettiche consistenti nello spostamento di una finestra e nella realizzazione di una porta-finestra. L’area interessata è ricompresa nel Parco nazionale del Vesuvio ed è sottoposta a rischio vulcanico e idrogeologico.

Il ricorrente impugnava l’ingiunzione deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Sosteneva che le opere si risolvessero in lievi modifiche interne, senza alterazione della sagoma né ampliamento della superficie utile, e che pertanto rientrassero nella manutenzione straordinaria, sanzionabile solo in via pecuniaria. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina separatamente i due capi dell’ingiunzione. Sul primo, relativo alla diversa distribuzione degli spazi interni, rileva che il Comune non ha contestato nulla di più rispetto alla mera ridistribuzione interna e che il ricorrente afferma l’assenza di modifiche della sagoma e di ampliamenti di superficie utile, essendosi proceduto soltanto alla parziale demolizione di un tramezzo.

Su questa premessa il Tribunale aderisce all’orientamento consolidato secondo cui la diversa distribuzione degli ambienti mediante eliminazione e spostamento di tramezzature, purché non interessi le parti strutturali dell’edificio, costituisce manutenzione straordinaria soggetta al regime della comunicazione di inizio lavori. In tale ipotesi l’omessa comunicazione non può giustificare la sanzione demolitoria, che presuppone la realizzazione dell’opera senza il prescritto titolo abilitativo.

Il Collegio precisa poi che la presenza dei vincoli esistenti in zona, richiamati nell’ordinanza impugnata, non muta la natura dell’intervento edilizio compiuto: non è richiesto un titolo edilizio preventivo con autorizzazione paesaggistica, ma il semplice onere di comunicare al comune l’inizio dei lavori.

Quanto alla pendente domanda di condono edilizio, essa non è da sola sufficiente a fondare l’ingiunzione a demolire, poiché la tipologia degli interventi interni non si pone quale modificazione strutturale del preesistente stato dei luoghi. Il provvedimento è pertanto annullato in parte qua.

Sul secondo capo, relativo alle variazioni prospettiche, il Tribunale rileva che il ricorrente ha spontaneamente eseguito quanto ingiunto, ripristinando lo stato originario dei luoghi mediante lo spostamento della finestra e la demolizione della porta-finestra. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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