Appello inammissibile se non impugna tutte le autonome rationes decidendi (Cons. Stato n. 5386 del 06.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’appello proposto avverso una sentenza amministrativa che si regge su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna da sola idonea a sorreggerne il dispositivo, è inammissibile se l’appellante omette di censurare una di esse. Ciascuna ratio decidendi autonoma costituisce, infatti, un capo autonomo della decisione, la cui mancata impugnazione determina il passaggio in giudicato di quel capo. Il giudice d’appello è pertanto vincolato alla motivazione non contestata, anche quando l’appellante si limiti a sostenere l’erroneità delle ragioni espressamente impugnate. L’onere di impugnazione investe tutte le rationes decidendi, non solo quella ritenuta prevalente dall’appellante.

Il Fatto

Un sottufficiale dell’Arma dei carabinieri, comandante interinale di un reparto in missione all’estero, è stato destinatario di una sanzione disciplinare della consegna di tre giorni, per non aver fornito la documentazione prescritta all’esecuzione di un servizio di pattuglia. Il militare ha impugnato la sanzione e il rigetto del ricorso gerarchico davanti al TAR Liguria, che ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti.

Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 725, comma 1, d.P.R. n. 90/2010 in ordine ai doveri del superiore militare. La parte appellata ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello. Il giudice di prime cure aveva accolto il ricorso sulla base di due autonome rationes decidendi: da un lato, aveva ritenuto che la mancata consegna dell’ordine di servizio non fosse in astratto qualificabile come illecito disciplinare; dall’altro, aveva reputato carente la prova dell’illecito, all’esito dell’analisi delle diverse versioni fornite dai militari coinvolti.

La parte appellante si è limitata a contestare l’erroneità della motivazione relativa ai doveri del superiore, senza impugnare il capo della sentenza che aveva escluso la sussistenza dell’addebito per difetto di prova. Quest’ultima ragione, da sola, era sufficiente a sorreggere il dispositivo di annullamento.

Il collegio ha richiamato la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui l’appello va dichiarato inammissibile quando la sentenza impugnata si fonda su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna dotata di specifici presupposti logico-giuridici, e l’appellante ometta di censurarne una (Cons. Stato, sez. IV, n. 6915 del 2022; n. 941 del 2021; sez. V, n. 1640 del 2012).

Nel corso dell’udienza pubblica il collegio aveva peraltro invitato la difesa erariale, ai sensi dell’art. 73 c.p.a., a dedurre sul profilo di inammissibilità dell’appello per omessa impugnazione di un capo autonomo della sentenza. La parte appellante non ha fornito alcuna osservazione. Da qui l’inammissibilità del gravame e la condanna della parte appellante alle spese di giudizio, liquidate in euro 3.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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