Revocazione per errore di fatto esclusa sulla valutazione delle prove (Cons. Stato n. 5295 del 02.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ. è ammissibile solo quando la sentenza abbia ritenuto esistente un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o supposto inesistente un fatto la cui verità è positivamente stabilita, purché il fatto non abbia costituito punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato. Resta estranea al rimedio la contestazione dell’attività di ricerca e di interpretazione delle fonti del convincimento, ossia la scelta delle prove ritenute utili e la loro valutazione. La censura dell’omesso esame di documenti o di una relazione tecnica di parte integra errore di diritto, denunciabile come omessa pronuncia o come vizio di motivazione, non errore di fatto. L’errore di fatto revocatorio consiste in una svista percettiva su un presupposto pacifico; può essere anche omissivo, ma solo se l’omissione sia ascrivibile alla decisione nel merito e non trovi giustificazione nel percorso motivazionale.

Il Fatto

Una società titolare di un complesso alberghiero otteneva dal comune un permesso di costruire per un parcheggio multipiano interrato e una sala polifunzionale interrata, previa autorizzazione paesaggistica resa su parere conforme della competente Soprintendenza. Tra il 2014 e il 2021 presentava diverse s.c.i.a. e d.i.a. in variante relative a modifiche interne. Nel corso dell’esecuzione dei lavori la Soprintendenza rilevava difformità, tra cui la maggiore quota dell’estradosso del parcheggio rispetto alla strada, con alterazione della percezione del mare e del Castello Aragonese. Seguivano la sospensione dei lavori, un procedimento penale, l’ordine di demolizione e il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004.

Il TAR Campania accoglieva i ricorsi della società, ritenendo l’ordinanza di demolizione fondata sull’erroneo presupposto dell’inefficacia delle s.c.i.a. e d.i.a. in variante. La sentenza veniva riformata dal Consiglio di Stato, che qualificava le opere come realizzate in assenza di titolo, in difformità o con variazioni essenziali, prive di autorizzazione paesaggistica. La società proponeva allora ricorso per revocazione per plurimi errori di fatto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ricostruisce il percorso della sentenza impugnata: dalla ricostruzione in fatto degli abusi alla loro qualificazione giuridica, fino all’enunciazione della regola applicabile. Il convincimento sull’esistenza di abusi sanzionabili si fonda sulla relazione comunale del 6 marzo 2023, dalla quale la sentenza ha tratto la non conformità delle opere ai titoli e l’assenza dell’assenso paesaggistico.

Il ricorso contrappone a questo ragionamento una diversa ricostruzione, adducendo la relazione tecnica di parte e l’accertamento comunale del 28 febbraio 2022. Per la Corte, questa prospettazione non deduce errori di fatto revocatori, ma sollecita un riesame nel merito. All’attività decisionale appartiene non solo la definizione del quadro normativo, ma anche la scelta delle prove utili alla ricostruzione dei fatti.

Il Collegio richiama la definizione dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ.: i soli fatti azionabili in revocazione sono quelli la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa o la cui verità è positivamente stabilita, sempre che non abbiano costituito punto controverso. L’inciso vale a connotare il rimedio come straordinario e ne circoscrive l’ambito all’errore percettivo, distinto dall’errore di diritto. L’errore di fatto è una svista o abbaglio dei sensi su un presupposto pacifico, da nessuna parte posto in discussione.

La svista, precisa la Corte, può essere anche omissiva, secondo il richiamo a Cons. Stato, Ad. plen. n. 5 del 2014 e n. 3 del 1997. L’omissione va però ascritta alla decisione nel merito quando trovi giustificazione nel percorso motivazionale; diversamente, l’errore è di diritto, sotto il profilo dell’omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. o della motivazione insufficiente, contraddittoria o illogica.

Nessuna omissione da svista è ravvisabile. L’errore dedotto è di carattere valutativo: non si contesta alla sentenza di non avere rilevato fatti incontroversi, ma di non avere considerato prove a sostegno della conformità delle opere. Anche la dedotta falsa percezione di opere esteriori attiene alla valutazione degli elementi probatori. La richiesta sottesa è un “terzo grado di giudizio”, esorbitante dai limiti del rimedio. Il ricorso è dunque inammissibile, con condanna della società alle spese e compensazione nei rapporti con l’amministrazione dei beni culturali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *