Rientra nel giudice ordinario la fase esecutiva della concessione di beni (TAR Lazio n. 5899 del 30.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Appartengono al giudice ordinario, una volta esaurita la fase pubblicistica di scelta del concessionario e instaurato il vincolo negoziale, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto concessorio in cui il petitum sostanziale consista nell’accertamento dell’adempimento o dell’inadempimento delle obbligazioni assunte e nelle conseguenti pretese risarcitorie. Residua la giurisdizione amministrativa solo quando l’Amministrazione eserciti, anche dopo la stipula, poteri autoritativi tipizzati dalla legge. Il collegamento della domanda con un pregresso esercizio del potere, meramente di contesto, non radica la giurisdizione amministrativa, che resta ancorata al sindacato su un potere pubblico concretamente esercitato o omesso.

Il Fatto

La società ricorrente, sub-concessionaria della risorsa termale del Bullicame, aveva convenuto in giudizio il Comune chiedendo l’accertamento dell’inadempimento agli obblighi derivanti dal contratto d’appalto stipulato nel 1986, integrato da successivi addenda, e la condanna al risarcimento dei danni e all’adozione delle misure necessarie a garantire l’approvvigionamento idrico proporzionato alle esigenze dello stabilimento.

La domanda traeva origine da una deliberazione comunale che, incidendo unilateralmente sul rapporto, aveva imposto limiti quantitativi all’emungimento: tale atto era stato annullato dal Consiglio di Stato, che aveva però precisato che il decisum non definiva il fabbisogno né accertava l’eventuale inadempimento contrattuale. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il TAR dichiara fondata l’eccezione. Il Collegio premette che il giudizio ha un thema decidendum diverso rispetto a quello definito dalla sentenza del Consiglio di Stato: lì l’oggetto era la legittimità di un atto autoritativo; qui si controverte sull’esistenza, il contenuto e l’adempimento di un’obbligazione di fonte negoziale, con conseguente domanda risarcitoria.

Secondo il Collegio la fattispecie non integra una tutela risarcitoria per danno da provvedimento illegittimo, poiché la deliberazione annullata costituisce solo un segmento storico della vicenda. Il pregiudizio lamentato non è commisurato al periodo di efficacia dell’atto, ma è costruito sulla premessa che il Comune sia tenuto, per effetto del rapporto ancora in essere, a garantire una determinata quantità di acqua termale.

Il TAR richiama il consolidato indirizzo delle Sezioni Unite n. 18267 del 2019 e la successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 6583 del 2025, secondo cui, dopo la stipula, la controversia appartiene al giudice ordinario quando riguardi l’attuazione del rapporto contrattuale, anche se l’Amministrazione abbia adottato un atto formalmente amministrativo che si risolva nell’interpretazione delle regole convenzionali.

Il Collegio esclude che la qualificazione del rapporto come concessione di beni pubblici, già affermata dalla sentenza n. 2061 del 2015, sia dirimente per il riparto, trattandosi di statuizione riferita al petitum sostanziale di quel diverso giudizio. Parimenti non conferente è il richiamo all’art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm., non vertendo la lite su atti relativi al rapporto concessorio.

Il TAR infine osserva che la ricorrente non censura alcun atto successivo con cui il Comune abbia esercitato poteri autoritativi: pertanto la domanda di accertamento e condanna resta una controversia di adempimento, dichiarando il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *