Il reato di falsa attestazione ex art. 495 c.p. è ostativo alla concessione della cittadinanza (TAR Lazio n. 12581 del 09.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condanna per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sull’identità propria, ex art. 495, comma 1, c.p., è qualificabile dall’Amministrazione come indice sintomatico di inaffidabilità e di mancata integrazione nella comunità nazionale, legittimando il diniego di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. La valutazione del fatto sul piano amministrativo è autonoma rispetto all’esito del procedimento penale, secondo il principio della pluriqualificazione del fatto giuridico. La riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza successivamente all’adozione del provvedimento impugnato non può essere valutata dall’Amministrazione, trattandosi di circostanza sopravvenuta. Lo stabile inserimento sociale e lavorativo del richiedente costituisce condizione ordinaria e prerequisito per l’istanza, non elemento idoneo a superare i fattori ostativi.

Il Fatto

La ricorrente, cittadina straniera, impugnava il decreto del Ministero dell’Interno di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata nel 2021. L’Amministrazione fondava il diniego su una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa nel 2017 e divenuta irrevocabile, per il reato di falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Avverso il provvedimento, la ricorrente deduceva violazione di legge ed eccesso di potere, lamentando l’assenza di una valutazione complessiva del proprio livello di integrazione e la mancata considerazione dell’istanza di riabilitazione presentata nel 2024.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, condividendo la valutazione dell’Amministrazione circa la rilevanza ostativa della condanna. La condotta di falsa attestazione è stata considerata indice di inaffidabilità nel rapporto con le Istituzioni e di non compiuta integrazione nella comunità nazionale, assumendo notevole rilevanza nel giudizio prognostico richiesto per la naturalizzazione. Il Collegio ha inoltre valorizzato la pena edittale del reato, pari o superiore a tre anni, che lo colloca tra quelli automaticamente ostativi all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ai sensi dell’art. 6 della legge n. 91/1992, con argomento a fortiori applicabile alla naturalizzazione.

Quanto alla riabilitazione concessa dal Tribunale di Sorveglianza con ordinanza del 2025, il Tribunale ne ha escluso la rilevanza, trattandosi di circostanza sopravvenuta rispetto al provvedimento impugnato, che l’Amministrazione non avrebbe potuto valutare. La pendenza dell’istanza di riabilitazione al momento della decisione amministrativa non è stata ritenuta elemento decisivo, non potendosi escludere un esito negativo dell’istanza stessa.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui le valutazioni amministrative sulla condotta si pongono su un piano differente e autonomo rispetto all’accertamento della responsabilità penale, potendo il fatto storico essere valutato negativamente anche a prescindere dagli esiti processuali. Lo stabile inserimento lavorativo e sociale della ricorrente è stato qualificato come condizione ordinaria, mero prerequisito per la presentazione dell’istanza, e non come elemento sintomatico di una piena adesione ai valori della comunità.

Il requisito della residenza legale decennale è stato interpretato in senso non solo quantitativo ma anche qualitativo, quale periodo di osservazione in cui il richiedente deve dimostrare un comportamento senza mende. La particolare cautela dell’Amministrazione è stata ritenuta compensata dalla facoltà di proporre una nuova istanza a distanza di un anno dal diniego, una volta venute meno le condizioni ostative. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con condanna della ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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