Provvedimento cumulativo di diniego di condono e ordine di demolizione (Cons. Stato n. 5277 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto comunale che, in via contestuale e conseguenziale, valuti negativamente l’istanza di condono e disponga la demolizione del manufatto non condonabile integra un provvedimento cumulativo, recante in sé il diniego di sanatoria e l’ordine demolitorio. La mancata definizione formale del procedimento di condono non osta alla qualificazione dell’atto come diniego, allorché l’amministrazione abbia comunque valutato e respinto l’istanza con motivazione supportata da convergenti risultanze istruttorie. L’ordine di demolizione di opera abusiva costituisce atto dovuto a contenuto vincolato: la mancanza del preavviso di rigetto e l’assenza di una diffusa motivazione sulle ragioni di interesse pubblico non assumono valore dirimente. La sentenza penale di assoluzione dall’accusa di falsa dichiarazione nel condono, fondata sulla deposizione del tecnico comunale circa la non definizione dell’istanza, non toglie valore giuridico alle risultanze dell’atto impugnato.

Il Fatto

L’appellante impugna la sentenza del TAR che ha respinto il ricorso avverso l’ordinanza con cui il Comune gli ha ordinato la demolizione di un fabbricato ad uso residenziale, a due piani con portico annesso, edificato su suolo di sua proprietà in assenza del titolo edilizio. Il Comune si è costituito e le parti hanno scambiato memorie.

In primo grado il ricorrente aveva contestato l’atto sotto il profilo procedimentale e per essere stato adottato in pendenza di una domanda di condono mai definita. L’appellante era stato assolto in sede penale dall’accusa di falsa dichiarazione nel condono, essendo emerso dalla testimonianza del tecnico comunale che l’istanza non era ancora stata definita dagli uffici.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge le prime due censure, relative alla violazione degli artt. 7 e 10-bis legge n. 241/1990 e all’art. 3 legge n. 241/1990. Secondo la costante giurisprudenza della Sezione, alla mancanza del preavviso di rigetto e di una approfondita motivazione sulle ragioni di interesse pubblico non è annesso valore dirimente, trattandosi di atto dovuto a contenuto vincolato, preordinato a salvaguardare il preminente interesse pubblico generale a un ordinato sviluppo edilizio del territorio.

Il Collegio riserva esame più attento alla censura sull’intervenuta demolizione in pendenza di domanda di condono non definita. L’appellante fa leva, suggestivamente, sulla dichiarazione del tecnico comunale in sede penale. Il Comune controbatte allegando ortofoto che dimostrerebbero il superamento dei termini del condono.

La sentenza di primo grado merita conferma. L’atto impugnato, per il suo contenuto vario, articolato e complesso, va qualificato come provvedimento cumulativo, recante in sé sia il diniego di condono sia, in via contestuale e conseguenziale, l’ordine di demolizione del manufatto non condonabile. Il Comune ha quindi adottato la determinazione demolitoria dopo aver valutato negativamente l’istanza di sanatoria.

Tali conclusioni non sono inficiate dalla sentenza penale di assoluzione. Quella pronuncia si è basata in larga parte sulla testimonianza del tecnico comunale, la quale costituisce un’opinione che incide sull’elemento soggettivo del reato, ma non toglie valore giuridico alle risultanze dell’atto impugnato, ove l’istanza è stata valutata e respinta con congruo corredo motivazionale, supportato dalle ortofoto degli anni 1988 e 2003.

Il Comune ha inoltre rilevato, nella memoria di replica, che il fabbricato non è rilevabile nelle ortofoto del 1988 e del maggio 2003, mentre compare in quelle del maggio 2009, ottobre 2015 e agosto 2017, e non risulta distinto in catasto. L’appellante nulla ha dedotto nel merito; priva di pregio è l’eccezione di tardività, trattandosi di elementi informativi di pubblico accesso già valutati dal giudice. L’appello è respinto, con compensazione delle spese in ragione dei profili di non linearità dell’azione amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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