Indennità speciale per missioni all’estero: vincolante il decreto interministeriale (TAR Liguria n. 849 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità speciale per missioni all’estero disciplinata dall’art. 1808 cod. ord. mil. spetta anche al personale della Polizia di Stato, in forza dell’art. 2164 cod. ord. mil. La relativa misura non è rimessa a determinazioni discrezionali dell’Amministrazione, ma è fissata dai decreti interministeriali emanati di concerto dai Ministeri della difesa, degli affari esteri e dell’economia e delle finanze. Una volta riconosciuto l’an del diritto, l’Amministrazione non può limitarne il quantum invocando carenze di bilancio o la ritenuta inapplicabilità dei decreti al personale di polizia. I provvedimenti che riducano l’emolumento rispetto alla misura fissata sono illegittimi e vanno disapplicati dal giudice amministrativo.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, è stato inviato in missione all’estero a Bruxelles presso la Rappresentanza Permanente d’Italia. Nel periodo di servizio gli è stata corrisposta l’indennità speciale nella misura ridotta di 1.200 euro mensili, a fronte di importi superiori stabiliti dagli appositi decreti interministeriali.
Dopo reiterate istanze di adeguamento, l’Amministrazione ha respinto le richieste, dapprima per asserita carenza di un decreto che individuasse il personale del Dipartimento di pubblica sicurezza come destinatario, poi per vincoli di bilancio e per ritenuta inapplicabilità dei decreti al personale di polizia. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del diritto alla differenza, quantificata in 164.249,75 euro, oltre interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della spettanza e della quantificazione dell’indennità speciale. Muove dal dato normativo: l’art. 1808 cod. ord. mil., che ha trasfuso l’art. 3 della legge n. 642/1961, riconosce l’an dell’emolumento quando l’assegno di lungo servizio all’estero non sia sufficiente, mentre affida il quantum a un decreto interministeriale.
La Corte rileva che l’art. 2164 cod. ord. mil. estende espressamente la disciplina anche agli appartenenti alla Polizia di Stato, come già prevedeva l’art. 56 della legge n. 668/1986. Nel caso concreto la stessa Amministrazione aveva riconosciuto il diritto, sebbene nella misura ridotta, sicché non si controverte sull’an ma solo sulla quantificazione.
Il passaggio centrale riguarda il criterio di determinazione. Per il Collegio, dal combinato disposto degli artt. 1808 e 2164 cod. ord. mil. discende che il riconoscimento dell’indennità non può essere limitato al solo an, escludendo l’applicazione del criterio di quantificazione demandato ai decreti interministeriali. La misura va quindi desunta dai decreti che hanno fissato gli importi per la sede di Bruxelles in relazione alle qualifiche possedute.
Ne consegue l’illegittimità delle note ministeriali che hanno negato l’adeguamento per carenza di disponibilità finanziaria o per ritenuta inapplicabilità dei decreti al personale di polizia. Tali atti, privi di fondamento normativo, sono disapplicati.
Quanto al conteggio delle differenze, il Collegio lo recepisce integralmente perché non contestato in modo specifico e puntuale dall’Amministrazione. Sulla prescrizione si osserva che non è stata eccepita e che l’interruzione con l’istanza del gennaio 2017 non è stata contestata. Il ricorso è dunque accolto, con condanna al pagamento della differenza e delle spese.
Nota della Redazione
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