Revocatoria, ipoteche sul bene non escludono l’eventus damni (Cass. civ. Sez. III n. 17511 del 29.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di azione revocatoria ordinaria, l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni. La valutazione tanto dell’idoneità dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta non con riferimento al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualità del venir meno o di un ridimensionamento della garanzia ipotecaria. Il creditore che agisce in revocatoria non deve pertanto dimostrare l’effettiva e concreta probabilità di realizzo del proprio credito sul bene oggetto dell’atto di disposizione.
Il Fatto
La banca creditrice, per un importo superiore a due milioni di euro, agiva nei confronti della garante e della società acquirente per ottenere la declaratoria di inefficacia dell’atto di compravendita con cui la garante aveva ceduto tutti i propri beni immobili alla società convenuta. Il credito derivava da una fideiussione prestata a garanzia dell’esposizione su conto corrente di una terza società.
Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte d’appello respingeva il gravame di entrambe le convenute, rilevando che si trattava di atto dispositivo posteriore all’insorgenza del credito e che non era raggiunta la prova del pagamento dell’intero prezzo pattuito. Le soccombenti proponevano ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo le ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 2901 cod. civ., in relazione all’art. 2808 cod. civ., sostenendo che i beni alienati erano gravati da rilevanti ipoteche, volontarie e giudiziali, sicché l’atto non poteva ritenersi pregiudizievole. Il creditore, chirografario, non avrebbe mai potuto soddisfarsi su quei beni, stante l’anteriorità della trascrizione ipotecaria.
La censura è infondata. La Corte richiama il principio secondo cui la presenza di ipoteche sul bene trasferito non esclude, di per sé, un pregiudizio per il creditore, poiché le iscrizioni ipotecarie possono subire vicende modificative o estintive ad opera del debitore o di terzi (Sez. III n. 13172 del 2017, Sez. III n. 11892 del 2016, Sez. III n. 16793 del 2015). Il giudizio prognostico va proiettato verso il futuro, non ancorato al momento dell’atto.
La Corte chiarisce che l’azione revocatoria opera a tutela dell’effettività della responsabilità patrimoniale del debitore, ma non produce effetti recuperatori o restitutori del bene dismesso, tali da richiederne la libertà e capienza. Essa determina solo l’inefficacia dell’atto revocato e l’assoggettamento del bene al diritto del revocante di procedere ad esecuzione forzata sullo stesso. Ne deriva che il creditore non deve dimostrare l’effettiva e concreta probabilità di realizzo.
Con il secondo motivo le ricorrenti censuravano la mancata prova del pagamento del prezzo, in particolare della quota assunta mediante accollo dei debiti gravanti sugli immobili. La Corte dichiara il motivo inammissibile, perché non attinge la ratio decidendi della sentenza impugnata: l’accollo costituisce solo l’assunzione dell’obbligo di far conseguire all’accollato la liberazione, e sino a quando tale liberazione non sia conseguita l’obbligazione non può dirsi adempiuta.
La Corte aggiunge che la Corte d’appello ha comunque ritenuto sussistente l’eventus damni sotto altro profilo: il pregiudizio può concernere anche la qualità dei beni, essendo pregiudizievole la sostituzione di beni immobili, facilmente aggredibili, con il denaro, facilmente occultabile (Cass. n. 20232 del 2023). Aspecifiche sono infine le contestazioni sull’elemento soggettivo. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.