Errore materiale di battitura nella liquidazione delle spese: correzione ex art. 287 c.p.c. (Cass. civ. Sez. 3 n. 13822 del 12.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’errore che concerne l’indicazione dell’importo delle spese processuali liquidate in favore della parte vittoriosa è emendabile attraverso il procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 c.p.c. quando, per la sua evidenza e per la sua natura meramente meccanica, sia riconducibile a un refuso di battitura e non a una scelta consapevole del giudice. L’istanza di correzione può essere proposta con un autonomo procedimento ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., che non incide sul merito della decisione già assunta. La rettifica è disposta senza motivazione quando l’errore risulti ictu oculi manifesto dal confronto tra la cifra indicata e i parametri tabellari applicabili.

Il Fatto

Con l’ordinanza n. 2190/2026, la Corte di Cassazione aveva liquidato le spese del giudizio di legittimità in euro 16.000 per compensi professionali. La società controricorrente, Econova Servizi per l’Ambiente s.r.l., ha proposto istanza di correzione di errore materiale, rilevando come l’importo liquidato eccedesse di oltre tre volte il massimo tabellare previsto dai parametri forensi per una controversia di valore pari a euro 5.203,00, e chiedendo, in subordine, la modifica della liquidazione previa espressa motivazione sui criteri adottati.

Il Presidente della Sezione, ravvisata la possibile sussistenza di un errore materiale o di calcolo, ha disposto con decreto del 12 febbraio 2026 l’attivazione del procedimento di correzione, attribuendo un nuovo e autonomo numero di registro generale al ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha accolto l’istanza, qualificando la liquidazione di euro 16.000 come il frutto di un evidente errore materiale di battitura, consistente nell’aggiunta di uno zero alla cifra esatta di euro 1.600. La natura del vizio è stata desunta dalla sproporzione tra l’importo indicato e lo scaglione tabellare applicabile alla controversia, che non sarebbe stato giustificabile né da aumenti discrezionali né da una deroga motivata ai limiti massimi previsti dai parametri forensi.

Il procedimento si è svolto nelle forme di cui all’art. 391-bis c.p.c., che consente di far valere l’errore materiale o di calcolo di un provvedimento della Corte di Cassazione con un ricorso autonomo, senza che ciò importi una revoca o una modifica della decisione nel merito. La Corte ha quindi disposto che nell’ordinanza n. 2190/26, laddove è indicato «che liquida in euro 16.000 per compensi», sia corretto in «che liquida in euro 1.600 per compensi».

Il dispositivo ha infine demandato alla Cancelleria gli adempimenti consequenziali, ai sensi dell’art. 288, comma 2, ultimo inciso, c.p.c. e dell’art. 196-quinquies, comma 5, disp. att. c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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