Valida la notifica a mezzo PEC se il sistema rilascia ricevuta di accettazione e consegna (Cass. civ. Sez. 2 n. 3452 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello, la nullità della notificazione dell’atto introduttivo determina la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ., dovendo altrimenti il giudice d’appello trattare la causa nel merito, salva la rinnovazione degli atti. La notifica a mezzo PEC si perfeziona con il rilascio delle ricevute di accettazione e consegna da parte del sistema, le quali generano una presunzione di conoscenza dell’atto in capo al destinatario, analoga a quella prevista dall’art. 1335 cod. civ. per le dichiarazioni negoziali. Grava sul destinatario che lamenti difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione, in un’ottica collaborativa, l’onere di rendere edotto il mittente incolpevole di tali difficoltà.
Il Fatto
Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda del ricorrente, imprenditore, condannando la società convenuta al pagamento del corrispettivo per lavori appaltati. La Corte d’appello di Roma, investita del gravame dalla società, dichiarava la nullità della sentenza di primo grado per nullità della citazione, ritenendo illeggibile l’atto introduttivo notificato a mezzo PEC, e rimetteva la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.
L’imprenditore ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la nullità della sentenza per error in procedendo, nonché con il secondo la violazione delle specifiche tecniche sul processo civile telematico. La società intimata non ha svolto difese.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Dalla motivazione della sentenza impugnata non emerge quale anomalia sia stata riscontrata nei file allegati alla notifica. Dall’esame dei documenti allegati al ricorso, il file della citazione risulta inviato in formato «pdf.p7m», come richiesto dalla normativa vigente, circostanza verificabile attraverso i file con estensione «.eml» di accettazione e consegna della notificazione.
La Corte ha richiamato il principio consolidato per cui, quando il sistema di PEC genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio, si determina una presunzione di conoscenza dell’atto inviato. La posta elettronica certificata, disciplinata dal d.P.R. n. 68 del 2005, consente di inviare email con valore legale equiparato a quello della raccomandata con ricevuta di ritorno, garantendo certezza sull’invio, sulla consegna e sulla non alterazione del messaggio.
La semplice verifica dell’avvenuta accettazione e della successiva consegna del messaggio contenente l’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, secondo una presunzione di conoscenza analoga a quella dell’art. 1335 cod. civ. In un’ottica collaborativa, spetta al destinatario che incontri difficoltà di cognizione del contenuto rendere edotto il mittente incolpevole, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità citata.
Quanto alle conseguenze della nullità della notificazione dell’atto introduttivo, la Corte ha precisato che la rimessione al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. è prevista solo per tale ipotesi di nullità. In mancanza, il giudice d’appello deve trattare la causa nel merito, salva la rinnovazione degli atti, considerata l’assenza di una garanzia costituzionale del doppio grado di giurisdizione e la necessità di salvaguardare la ragionevole durata del processo.
Dall’accoglimento del primo motivo è derivato l’assorbimento del secondo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame dell’appello in applicazione dei principi enunciati.
Nota della Redazione
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