Redditometro, spesa per incremento patrimoniale e sindacato di legittimità (Cass. civ. Sez. V n. 17750 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., consiste nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalla norma e implica necessariamente un problema interpretativo della disposizione asseritamente inosservata. L’allegazione di un’inesatta ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa rimane invece estranea alla corretta esegesi della norma e impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, sindacabile in legittimità solo sotto il profilo del vizio di motivazione. In presenza di una doppia decisione conforme di merito e di appello depositato a decorrere dall’11 settembre 2012, l’art. 348-ter cod. proc. civ. inibisce la deducibilità del vizio di motivazione, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Sardegna rigettò, previa riunione, gli appelli proposti dalla contribuente contro due sentenze della Commissione tributaria provinciale che avevano respinto i ricorsi avverso due avvisi di accertamento sintetico emessi a fini Irpef per gli anni di imposta 2006 e 2007.
L’accertamento muoveva dal cd. redditometro e, in particolare, dalla spesa per incrementi patrimoniali costituita dall’investimento di euro 564.465,36 per l’acquisto di quote societarie. I giudici di appello ritennero infondata la tesi della simulazione sostenuta dalla contribuente, in assenza di prova documentale della controdichiarazione. La contribuente propose ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi sono stati esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte ha ricostruito il discrimine tra violazione di legge in senso proprio ed erronea applicazione della legge conseguente alla carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, richiamando la propria giurisprudenza (Cass. n. 25182/2024; Cass. n. 21844/2022; Cass. n. 14199/2021; Cass. n. 34738/2019; Cass. n. 24054/2017).
Il criterio distintivo è segnato dalla circostanza che solo nella seconda ipotesi la censura è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa. Nel caso concreto la ricorrente deduceva un errore nella ricostruzione del fatto, sostenendo che la spesa era stata sostenuta da terzi e non da lei, in toto o almeno quanto all’acconto versato nel 2007.
Tale dato non era pacifico in causa. La ricorrente prospettava in realtà un omesso esame di dati probatori che avrebbero smentito quanto emergente dall’atto pubblico, mentre l’Agenzia contestava espressamente tale ricostruzione nel controricorso. Da ciò l’inammissibilità anche del terzo motivo, formulato in diritto ma fondato sul pregiudiziale esito favorevole della diversa ricostruzione del fatto.
La Corte ha escluso ogni possibile riqualificazione della doglianza ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. L’appello era stato depositato il 13 dicembre 2013 e sussisteva una doppia decisione conforme di merito. Opera quindi l’art. 348-ter cod. proc. civ., applicabile agli appelli depositati a decorrere dall’11 settembre 2012, che inibisce il ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite e con attestazione dei presupposti processuali per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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