Improcedibile il ricorso per cassazione senza prova della notifica (Cass. civ. Sez. I n. 17763 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando il ricorrente non depositi, nel termine previsto, la copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, adempimento richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ.. La allegazione della avvenuta notifica non supplisce alla mancanza del documento. Alla Corte è precluso accertare d’ufficio la tempestività dell’impugnazione, poiché la prova della notifica costituisce onere processuale della parte ricorrente. La declaratoria di improcedibilità consegue alla impossibilità di verificare il rispetto del termine per impugnare.

Il Fatto

Il ricorrente aveva agito nei confronti della banca per ottenere l’accertamento della nullità della determinazione e applicazione di interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e di altri costi e competenze. Il Tribunale aveva rigettato le domande. La Corte d’Appello de L’Aquila aveva rigettato l’appello.

Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La banca ha resistito con controricorso. La questione che giunge davanti alla Corte riguarda la regolarità del deposito e il rispetto del termine di notificazione dell’impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare il profilo di improcedibilità del ricorso principale. Rileva anzitutto che non vi è prova dell’avvenuto deposito, da parte del ricorrente, della copia della sentenza munita della relativa notificazione, adempimento richiesto a pena di improcedibilità dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., benché il ricorrente abbia allegato di avere posto in essere l’attività notificatoria.

La Corte sottolinea che la relata di notifica non risulta comunque nella disponibilità del giudice. Il difetto documentale preclude quindi la verifica richiesta dalla norma processuale.

Un secondo e autonomo profilo riguarda la prova di resistenza. Rispetto alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, indicata nel testo al 22 giugno 2021, il ricorso risulta notificato oltre il termine di sessanta giorni, e cioè in data 9 novembre 2021. Il termine lungo previsto dalla legge non risulta pertanto rispettato.

La Corte richiama in proposito il principio delle Sezioni Unite n. 9005 del 2009, richiamato per tutte, secondo cui non è consentito al giudice di legittimità verificare autonomamente la tempestività dell’impugnazione. La mancata prova della notifica impedisce ogni controllo officioso.

Il ricorso principale deve pertanto essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi 2.500,00 euro, oltre rimborso forfettario del 15 per cento, 200,00 euro per esborsi e accessori di legge.

La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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