Deducibili le passività accertate dopo la morte del de cuius (Cass. civ. Sez. V n. 17821 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulle successioni, gli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 346/1990, letti in combinato disposto con l’art. 23, comma 4, ammettono la deducibilità della passività non dichiarata il cui fatto generativo sia antecedente alla morte del de cuius, ancorché il suo accertamento con sentenza passata in giudicato sia successivo alla morte medesima. La deduzione è condizionata alla dimostrazione, con le modalità dell’art. 23, nei sei mesi dalla definitività del provvedimento giurisdizionale. Il termine per l’istanza di rimborso della passività non dichiarata decorre, ai sensi dell’art. 42, comma 2, d. lgs. n. 346/1990, dalla definitività della sentenza, non dalla data del pagamento dell’imposta.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado, favorevole al contribuente. Questi aveva chiesto il rimborso dell’imposta di successione versata in epoca risalente, dopo che una sentenza del tribunale civile aveva accertato che l’attivo ereditario era inferiore al passivo, per effetto di un debito del de cuius verso un coerede, conseguente al mancato godimento di un immobile.
La questione approdava in Cassazione perché l’Ufficio contestava che la passività, essendo riferibile alla massa ereditaria e non al de cuius, fosse deducibile ai sensi degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 346/1990, richiedendo inoltre che il debito fosse attuale e determinato già alla data di apertura della successione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 21 d. lgs. n. 346/1990 e degli artt. 752 e 754 cod. civ.. Secondo l’Agenzia, la condizione indefettibile per la deducibilità sarebbe l’esistenza del debito, certo e liquido, alla data di apertura della successione, salvo la deroga del comma 5 dell’art. 21 per i debiti verso lo Stato e gli enti pubblici.
La Corte muove dall’esegesi delle disposizioni. L’art. 20 ammette la deduzione “alle condizioni e nei limiti di cui agli articoli da 21 a 24”; l’art. 21, comma 1, richiede che i debiti risultino da atto scritto di data certa anteriore all’apertura della successione o da provvedimento giurisdizionale definitivo. La congiunzione “o” ha valore disgiuntivo: introduce un’alternativa che consente la deducibilità anche dei debiti accertati con provvedimento giurisdizionale successivo all’apertura.
Questa lettura è l’unica che dà significato all’art. 23, comma 4, il quale comprende tra le passività deducibili quelle risultanti da provvedimenti giurisdizionali e da provvedimenti amministrativi, purché dimostrate entro sei mesi dalla relativa definitività. Nella stessa linea si colloca il comma 5 dell’art. 21, che accomuna debiti verso lo Stato ed enti pubblici e debiti tributari nella disciplina dell’art. 23, comma 4.
La Corte respinge la tesi contraria: far dipendere la deducibilità dai tempi processuali di definizione del giudizio sul debito sarebbe palesemente irragionevole e contrario all’art. 23, comma 4. Il debito esistente ma non ancora liquido ed esigibile al momento della morte resta attuale e può essere dedotto, una volta determinato, alle condizioni di legge.
Quanto al precedente invocato dal Procuratore generale, la Corte lo distingue sul piano fattuale: riguardava un debito derivante da un’opzione di vendita esercitata dalla banca dopo la morte, con effetti prodotti ex nunc, e non l’accertamento successivo di un debito già venuto a esistenza. Quanto alle pronunce in tema di fideiussione, esse riguardano debiti non attuali, non semplicemente non ancora quantificati. Il ricorso è quindi rigettato, con compensazione delle spese per la complessità della materia e l’assenza di precedenti specifici.
Nota della Redazione
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