Lo sgravio in esecuzione della sentenza di primo grado non determina cessazione della materia del contendere (Cass. civ. Sez. 5 n. 14335 del 15.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Lo sgravio della cartella di pagamento, ancorché riferita a somme iscritte a ruolo dall’Ufficio all’esito del controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, disposto in provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado favorevole al contribuente, non comporta acquiescenza alla sentenza, preclusiva dell’impugnazione, né determina la cessazione della materia del contendere ove intervenuto nel corso del giudizio di appello. Tale comportamento, infatti, può essere fondato anche sulla mera volontà di evitare le eventuali ulteriori spese di precetto e dei successivi atti di esecuzione. La cessazione della materia del contendere ricorre solo quando sopravvenga una situazione che elimini la posizione di contrasto tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, e non anche in caso di esecuzione spontanea del provvedimento che non abbia definito il giudizio, qualora non si accompagni al riconoscimento espresso o implicito della fondatezza della domanda ovvero alla rinunzia alla prosecuzione del giudizio.
Il Fatto
La società contribuente impugnava la cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, relativa ad imposte dichiarate a debito ma non versate. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso ritenendo invalida la notificazione dell’atto impugnato.
L’agente della riscossione proponeva appello, e la Commissione tributaria regionale, previa riunione della causa a quella proposta avverso il diniego della definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, dichiarava la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’intervenuto sgravio totale della cartella disposto dall’ente impositore nel corso del giudizio. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminato il primo motivo di ricorso, riqualificato come censura di violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ne afferma la fondatezza. I giudici di legittimità richiamano il principio, già affermato in precedenti pronunce, secondo cui lo sgravio della cartella disposto in ottemperanza alla sentenza di primo grado favorevole al contribuente non è atto abdicativo, potendo essere motivato dalla volontà di evitare le conseguenze negative della fase esecutiva.
La Corte precisa che tale principio si applica anche quando lo sgravio interviene nel corso del giudizio di appello, dopo la proposizione dell’impugnazione, e che la nozione di acquiescenza, configurabile solo prima dell’impugnazione, non è pertinente ma non esclude la ripetuta regola: ciò che rileva è la volontà dell’Ufficio di rinunciare alla pretesa, non la mera esecuzione della pronuncia.
Lo sgravio, inoltre, non determina cessazione della materia del contendere se non accompagnato dal riconoscimento delle ragioni avversarie o dalla rinunzia al giudizio, e se non vi è concorde atto delle parti che attesti il venir meno della controversia. La sentenza impugnata, che si era limitata a dichiarare la cessazione sulla base del solo provvedimento di sgravio, obliterando l’accertamento dell’intenzione dell’Ufficio, viene cassata.
La Corte esclude altresì che la declaratoria possa essere sorretta dal perfezionamento del condono di cui all’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, non essendo stato tale profilo posto a fondamento della decisione impugnata e dovendo comunque accertarsi la sussistenza delle condizioni per la definizione agevolata. Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti.
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Nota della Redazione
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