Incarico di struttura semplice e trattamento economico: decide l’atto aziendale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17862 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di dirigenza sanitaria, il trattamento economico correlato all’incarico di direzione di struttura semplice presuppone la formale istituzione della struttura ad opera dell’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1-bis, d.lgs. n. 502/1992, poiché è tale atto a individuare le articolazioni organizzative dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale e a costituire l’elemento indefettibile per il conferimento dell’incarico e per l’attribuzione del relativo compenso, correlato dalla contrattazione collettiva alla tipologia dell’incarico e alla graduazione delle funzioni. L’accertamento circa l’effettivo svolgimento delle mansioni proprie del responsabile di struttura semplice integra un apprezzamento di fatto rimesso al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, salvo il limite dell’errore di percezione. Ne consegue l’inammissibilità del motivo che, contrapponendo una diversa lettura del compendio probatorio, tenda in realtà a provocare un riesame del merito.

Il Fatto

Un dirigente sanitario biologo, dipendente di un istituto zooprofilattico sperimentale, agisce davanti al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere le differenze retributive tra il trattamento previsto per il dirigente con incarico professionale e quello spettante al responsabile di struttura semplice. Espone di aver svolto, di fatto, le funzioni di responsabile del laboratorio residui, struttura semplice mai formalmente costituita, per il periodo indicato in domanda. Chiede inoltre il risarcimento del danno da perdita di chance e la regolarizzazione della posizione contributiva.

Il Tribunale accoglie la domanda sulle differenze retributive, rigetta la perdita di chance e dichiara inammissibile la domanda contributiva. La Corte d’Appello di Roma rigetta l’appello principale dell’istituto e quello incidentale del lavoratore. L’istituto propone ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Respinta l’eccezione di difetto di jus postulandi, la Corte ricostruisce il quadro normativo e contrattuale. L’art. 15 del d.lgs. n. 502/1992, novellato dal d.lgs. n. 229/1999, colloca la dirigenza sanitaria in un ruolo unico e prevede che, decorsi cinque anni con valutazione positiva, possano essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici. L’art. 15-quinquies definisce la struttura come l’articolazione organizzativa cui l’atto aziendale riconosce responsabilità di gestione di risorse; l’art. 27 del c.c.n.l. 8.6.2000 distingue quattro tipologie di incarico e specifica che la posizione dirigenziale non implica necessariamente la responsabilità della struttura.

Da questa disciplina i giudici di legittimità traggono il criterio decisivo: è l’atto aziendale a individuare le strutture dotate di autonomia gestionale o tecnico-professionale, sicché la sua formale istituzione costituisce elemento indefettibile per il conferimento dell’incarico e per l’attribuzione del trattamento economico. Il Collegio richiama sul punto la continuità con Cass., Sez. L, n. 27400/2018 e con Cass. n. 19040/2015 e n. 6956/2014, estendendo il principio all’intera area della dirigenza sanitaria.

Il primo motivo è dichiarato inammissibile: lungi dal contestare la violazione di legge, esso mira a infirmare la valutazione istruttoria che ha qualificato il laboratorio come unità operativa semplice. Tale apprezzamento è riservato al giudice di merito, come ribadito da Cass. n. 32505 del 2023. La Corte osserva che la motivazione della sentenza impugnata si fonda su documenti convergenti provenienti dallo stesso istituto, che definiscono letteralmente il laboratorio quale unità operativa semplice.

Il secondo e il terzo motivo sono respinti: la Corte d’Appello ha convalidato il ragionamento probatorio del Tribunale, fondato sulla documentazione dell’ente e sulla prova dell’effettivo ruolo direttivo svolto dal lavoratore, con periodica emissione dei rapporti di prova, redazione delle rendicontazioni annuali e sottoscrizione dei registri. Il quarto motivo è inammissibile perché propone una diversa lettura del materiale probatorio, senza dedurre alcun travisamento della prova, sindacabile solo come errore di percezione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell’art. 115 c.p.c.

Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna della parte ricorrente alle spese di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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