Liquidazione spese e parametri vigenti per le prestazioni non esaurite (Cass. civ. Sez. III n. 17901 del 02.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice che definisce il giudizio con sentenza di incompetenza e provvede sulle spese liquida i compensi applicando i parametri professionali vigenti al momento della liquidazione, quando la prestazione difensiva non possa dirsi esaurita, ancorché sia iniziata sotto la vigenza di norme precedenti e ancorché la statuizione sulle spese sia sopravvenuta in appello dopo la compensazione disposta in primo grado. Qualora non siano state svolte attività professionali successivamente all’entrata in vigore del nuovo regolamento, si applicano i parametri anteriori. Ai fini della liquidazione il valore della controversia si desume dalla domanda e non dal solo profilo processuale della competenza. L’attività di studio è liquidabile in modo unitario, essendo funzionale all’intera controversia e non scindibile secondo i profili assorbenti emersi nel corso del giudizio.

Il Fatto

Un attore conviene in giudizio davanti al Tribunale di Bolzano una convenuta per il risarcimento dei danni asseritamente causati da comportamenti illegittimi, anche di rilevanza penale. Alla prima udienza, rilevata la sopravvenuta nomina della convenuta a giudice onorario del Tribunale per i minorenni di Bolzano, lo stesso attore chiede dichiararsi l’incompetenza per territorio a norma dell’art. 30-bis cod. proc. civ. La convenuta si oppone, sostenendo la mancanza dei requisiti di stabilità e continuità della nomina.

Il Tribunale di Bolzano dichiara l’incompetenza in favore del Tribunale di Trieste e compensa le spese. La Corte d’appello, adita dall’attore, riforma la decisione sulle spese, osservando che la competenza era stata incisa da una circostanza sopravvenuta e pacifica e che, essendosi opposta la resistente, questa andava condannata quale soccombente. La convenuta ricorre per cassazione con cinque motivi; l’attore resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi, il quarto e il quinto, esaminati per connessione, sono infondati. La Corte osserva che l’attività di studio prevista dalla norma regolamentare è funzionale all’intera controversia e, di regola, precede la costituzione in giudizio; essendo comprensiva dei profili processuali, in casi come quello in esame essa riguarda anche i profili sopravvenuti in forza della speciale disciplina dell’art. 30-bis cod. proc. civ., qui applicata senza censure.

L’attività di studio, unitaria, non è logicamente scindibile a seconda del profilo assorbente venuto in rilievo. In coerenza, il giudice che definisce il giudizio con sentenza di incompetenza, tenuto a provvedere sulle spese, ai fini della liquidazione deve desumere il valore della controversia dalla domanda. La Corte richiama, su tale punto, un proprio precedente.

Quanto alla regola della soccombenza, la Corte aggiunge che l’esclusione della discrezionale compensazione delle spese di lite non è sindacabile in sede di sola legittimità.

Il terzo motivo è invece fondato nei termini che seguono. I parametri applicabili sono quelli vigenti al momento della liquidazione, ancorché la prestazione professionale, che non può dirsi esaurita, sia iniziata prima e sotto la vigenza di altre norme. Ciò vale anche nel caso di riforma della decisione sulle spese con determinazione sopravvenuta in appello, dopo la statuizione di compensazione intervenuta in prime cure. Se non vi sono attività professionali successive alla data di entrata in vigore del d.m. n. 147 del 2022, vanno applicati i parametri precedenti.

Nella specie il termine ultimo per le memorie conclusionali di replica era il 7 settembre 2022, anteriore all’entrata in vigore del nuovo regolamento. La Corte distrettuale ha dichiarato di applicare i parametri del 2014, utilizzando però quelli del 2022, come desumibile dai valori medi indicati. La censura è specificamente rivolta alla liquidazione delle spese del solo giudizio davanti al Tribunale. Solo su questo punto la sentenza di secondo grado va cassata, con decisione nel merito non essendo necessari ulteriori accertamenti; le spese del giudizio di legittimità sono compensate per la reciproca soccombenza su profili distinti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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