Spese liquidate tra minimi e massimi tariffari e onere di specificazione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18027 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di legittimità, la parte che censura la liquidazione delle spese processuali per pretesa violazione dei minimi tariffari ha l’onere di specificare analiticamente le singole voci e i relativi importi, indicando il corretto scaglione di valore di riferimento. La valutazione di complessità della controversia operata dal giudice di merito, con conseguente collocazione della causa nella fascia bassa delle tariffe, non è sindacabile in sede di legittimità e non impone una specifica motivazione. L’impugnazione che si limiti a prospettare violazioni delle tariffe calcolate sui valori massimi è inammissibile, per difetto di specificità e di interesse.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla condanna di una società al pagamento, in favore di un lavoratore, di una indennità ex art. 32, comma 5, legge n. 183/2010, confermata in sede di rinvio dalla Corte d’appello. La sentenza di secondo grado aveva liquidato le spese di tutti i gradi di giudizio, disponendo una compensazione parziale per un quarto e regolando le restituzioni tra le parti.
Avverso tale pronuncia il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, tra cui la censura relativa alla liquidazione dei compensi professionali. La società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi sono stati rigettati. Quanto alla dedotta omessa pronuncia sulla retribuzione globale di fatto, la Corte ha osservato che dal complesso della motivazione emerge in modo inequivocabile il riferimento all’importo indicato nelle conclusioni del lavoratore, pari a € 1.593,32. Il relativo obbligo di restituzione delle somme percepite in eccedenza deve intendersi riferito al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.
Sul secondo motivo, la Corte ha precisato che la precedente ordinanza di cassazione, eliminando integralmente la sentenza impugnata, ne aveva travolto anche la statuizione sulle spese, rimettendo al giudice del rinvio la liquidazione per l’intero giudizio. Sul terzo motivo, la soccombenza reciproca è stata ritenuta correttamente riconosciuta in ragione della restituzione di parte degli importi già percepiti dal lavoratore, con conseguente legittimità della compensazione parziale.
Il nucleo del principio riguarda i motivi quarto e quinto, esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili. La Corte ha ribadito che chi impugna la liquidazione delle spese per violazione dei minimi tariffari deve specificare i singoli conteggi contestati e le corrispondenti voci della tariffa violate. Nella specie, il ricorrente aveva parametrato la censura ai valori massimi, ma non aveva dedotto la violazione dei minimi in relazione al corretto scaglione compreso tra € 25.900,01 e € 51.700,00.
La Corte ha richiamato Cass. n. 27569/2020 e Cass. n. 4990/2020, secondo cui l’ammissibilità della censura richiede l’indicazione del concreto pregiudizio e l’analitica specificazione delle voci. Poiché il giudice di merito non è vincolato alla valutazione di complessità prospettata dalla parte, la scelta della fascia tariffaria bassa non è sindacabile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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