Mobilità pubblici: opzione previdenziale irrevocabile preclude la ricongiunzione dei contributi successivi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2396 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il dipendente pubblico transitato per mobilità che abbia esercitato l’opzione di mantenere l’iscrizione presso l’ente di provenienza non può ottenere la ricongiunzione presso l’assicurazione generale obbligatoria dei contributi versati in epoca successiva alla domanda stessa. L’opzione disciplinata dall’art. 7, d.P.R. n. 104/1993 è irrevocabile, perché può essere presentata dal dipendente una sola volta. Tale irrevocabilità prevale sull’art. 6, comma 3, legge n. 29/1979, che consente la ricongiunzione “in qualsiasi tempo” dei soli periodi di iscrizione a gestioni diverse da quelle coinvolte nel processo di mobilità.
Il Fatto
Un dipendente, già in servizio presso un’amministrazione statale, era transitato nel 1996 nei ruoli dell’INPS. In quella sede aveva esercitato l’opzione per conservare la posizione assicurativa presso l’ente di provenienza. Dopo il pensionamento, con domanda del 12.5.2009, aveva chiesto la ricongiunzione presso il FLPD dei contributi già versati presso il Fondo INPDAP, e in data 17.10.2011 aveva presentato una ulteriore domanda amministrativa perché anche il periodo dal 13.5.2009 al 31.10.2010 venisse computato nella posizione trasferita.
Il primo giudice aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello di Perugia, con sentenza n. 31/2018, aveva confermato con motivazione parzialmente diversa. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme sulla ricongiunzione e dell’art. 112 c.p.c.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente sosteneva, con il primo motivo, che la Corte di merito avesse erroneamente ritenuto irrevocabile l’opzione esercitata, così precludendo la successiva ricongiunzione; con il secondo motivo lamentava che la qualificazione della domanda giudiziale fosse stata travisata rispetto alla domanda amministrativa del 17.10.2011.
La Corte affronta anzitutto la seconda censura. I giudici territoriali avevano esaminato la domanda amministrativa del 17.10.2011 in entrambe le possibili letture: come nuova domanda di ricongiunzione, inammissibile perché proposta dopo il pensionamento, o come richiesta di piena attuazione della ricongiunzione già disposta, nel qual caso infondata. Il presupposto interpretativo rivendicato dal ricorrente risulta quindi già esaminato; la censura è priva di consistenza.
Il primo motivo è parimenti infondato. E’ acclarato in fatto che il ricorrente, transitando dai ruoli del Ministero della Difesa a quelli dell’INPS, optò per mantenere l’iscrizione presso l’ente di provenienza. L’art. 6, legge n. 554/1988 riconosce al personale interessato dai processi di mobilità la facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita, da esercitare entro sei mesi dal trasferimento. L’art. 7, comma 2, d.P.R. n. 104/1993 precisa che la domanda di opzione può essere presentata una sola volta ed irrevocabilmente.
Ne deriva che, anche volendo ravvisare nella domanda del 12.5.2009 una implicita rinuncia alla scelta compiuta, tale rinuncia resterebbe priva di effetto per il regime di irrevocabilità dell’opzione. La domanda di accredito presso l’AGO della contribuzione versata dopo la sua presentazione è perciò infondata.
Non vale il richiamo all’art. 6, legge n. 29/1979. Il suo terzo comma ammette la ricongiunzione “in qualsiasi tempo” di eventuali ulteriori periodi di iscrizione ad altre gestioni, ma la previsione può riferirsi solo a gestioni diverse da quelle interessate dal processo di mobilità. Una lettura estensiva vanificherebbe l’irrevocabilità dell’opzione, coerente con la generale irrevocabilità della ricongiunzione sancita dall’art. 5, comma 3, legge n. 29/1979. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la novità e complessità della questione e con sussistenza dei presupposti per il contributo unificato.
Nota della Redazione
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