Giudicato interno da revocazione e obbligo di rilievo d’ufficio (Cass. civ. Sez. V n. 18030 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di una sentenza di revocazione che, in fase rescissoria, annulli gli avvisi di accertamento limitatamente all’IRPEF, si forma tra le parti un giudicato interno su tale tributo, che fa stato nel successivo giudizio di rinvio. Il giudice del rinvio ha il potere-dovere di rilevare d’ufficio l’art. 2909 cod. civ., non essendo vincolato alla prospettazione delle parti, e non può rimettere all’Ufficio la rielaborazione della pretesa per un tributo ormai definitivamente caducato. La violazione del giudicato interno integra il vizio di art. 360, comma primo, n. 4), cod. proc. civ. e impone la cassazione senza rinvio, non residuando alcuna decisione di merito da assumere.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva tre avvisi di accertamento sintetico, recuperando a tassazione, ai fini Irpef e Ilor, il maggior reddito del contribuente per gli anni di imposta 1987, 1988 e 1989, ai sensi dell’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. Il contribuente impugnava gli atti; la Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti, annullandoli per difetto di motivazione. La CTR, in appello, confermava gli avvisi con esclusione delle sanzioni, non trasferibili agli eredi.
Su ricorso del contribuente, questa Corte con sentenza n. 23740/2013 accoglieva il settimo motivo, rilevando l’invalidità degli avvisi per carenza di specificazione delle spese per incrementi patrimoniali. L’erede riassumeva il giudizio di rinvio e proponeva revocazione; questa Corte, con sentenza n. 7609/2018, revocava la precedente decisione e, decidendo nel merito, annullava gli avvisi limitatamente all’IRPEF. Nelle more, la CTR in sede di rinvio rideterminava il reddito escludendo gli incrementi patrimoniali, ma rimetteva all’Ufficio la rielaborazione della tassazione anche ai fini IRPEF. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 2909 cod. civ., perché la CTR, dopo aver rideterminato il reddito per i tre anni escludendo gli incrementi patrimoniali, aveva rimesso all’Ufficio la rielaborazione della tassazione sia ai fini IRPEF sia ai fini ILOR, senza considerare il giudicato interno formatosi per effetto della sentenza n. 7609/2018.
La Corte ritiene il motivo fondato. Dagli atti emerge che il 28 marzo 2018 questa Corte, accogliendo il ricorso per revocazione, aveva revocato la sentenza n. 23740/2013 e, in fase rescissoria, aveva accolto il dodicesimo motivo dell’originario ricorso, annullando nel merito gli avvisi limitatamente all’IRPEF.
Di tale decisione la CTR in sede di rinvio non ha tenuto conto, benché la sentenza fosse stata depositata dalla parte riassumente tre giorni prima dell’udienza di discussione in grado di appello. Il giudice del rinvio ha così violato l’art. 2909 cod. civ. Non vi è dubbio, osserva la Corte, che la sentenza resa sulla domanda di revocazione faccia stato tra le parti, avendo definito una parte della controversia mediante l’annullamento degli avvisi limitatamente all’IRPEF.
Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza gravata cassata senza rinvio, poiché la decisione nel merito della debenza dell’IRPEF è già stata assunta da questa Corte con la sentenza n. 7609/2018, che ha annullato gli avvisi in parte qua e fa stato nel presente giudizio. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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