Distrazione spese nel giudizio di legittimità: correzione dell’errore materiale (Cass. civ. Sez. V n. 18235 del 04.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese avanzata dal difensore antistatario, il rimedio esperibile, in assenza di espressa indicazione legislativa, è il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non gli ordinari mezzi di impugnazione, non qualificandosi la richiesta di distrazione come domanda autonoma. La procedura di correzione è coerente con l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., assicura il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e consente al difensore distrattario di ottenere più rapidamente un titolo esecutivo; essa è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. L’istanza può essere proposta sia dal difensore antistatario sia dalla parte da lui rappresentata. Nulla è dovuto per le spese del procedimento di correzione, per la speciale natura dello stesso.
Il Fatto
La società controricorrente, Cooperativa Agricola Sviluppo Olivicoltura in liquidazione, ha presentato istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto n. 6788 del 14.03.2025 della Corte di cassazione. Con tale decreto la Corte aveva condannato la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.940,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Il difensore, dichiaratosi antistatario, ha lamentato che il provvedimento non aveva disposto la distrazione delle spese in proprio favore e non aveva liquidato gli accessori di legge. L’Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva. La questione approda così alla Corte, chiamata a verificare la configurabilità dell’errore materiale e il rimedio esperibile.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo del rimedio. In assenza di un’espressa indicazione legislativa, la mancata pronuncia sull’istanza di distrazione va fatta valere con il procedimento di correzione degli errori materiali, non con gli ordinari mezzi di impugnazione. La richiesta di distrazione, infatti, non può essere qualificata come domanda autonoma.
Il collegio richiama l’art. 93, secondo comma, cod. proc. civ., che alla procedura di correzione si richiama per l’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese. Il rimedio, si osserva, consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è applicabile, ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Sul punto la Corte richiama le Sezioni Unite n. 16037 del 2010, conformi Cass. n. 12437 del 2017 e Cass. n. 5082 del 2024.
Quanto alla legittimazione, l’istanza può essere presentata sia dal difensore antistatario sia dalla parte da lui rappresentata, non potendosi distinguere una proposizione “in proprio” dell’istanza di distrazione da una proposizione in rappresentanza di parte e in base all’originaria procura (cfr. Cass. n. 15302 del 2023).
Nel merito, il decreto è affetto da errore materiale: la richiesta di distrazione era stata avanzata dal difensore della controricorrente con il controricorso e con la memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ., mentre nulla si rinviene in tal senso né in dispositivo né in motivazione, dove non vengono nemmeno liquidati gli accessori di legge. La Corte dispone quindi la correzione sia della parte motiva sia del dispositivo. Nulla è infine dovuto per le spese, in ragione della speciale natura del procedimento di correzione, in cui non è individuabile una parte soccombente in senso proprio (da ultimo, Cass. n. 26566 del 2023).
Nota della Redazione
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