Beneficiario effettivo e onere della prova nel regime degli interessi transfrontalieri (Cass. civ. Sez. V n. 16248 del 17.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ritenuta sugli interessi passivi corrisposti a una holding estera, la qualifica di beneficiario effettivo va verificata sulla sostanza economica dell’operazione e non sulla forma negoziale. Grava sulla società contribuente, per il principio di vicinanza della prova di cui all’art. 2697 cod. civ., l’onere di dimostrare la propria qualifica di beneficiario effettivo; solo superato questo primo step spetta all’Amministrazione provare l’abuso del diritto. L’indagine si articola in tre test autonomi: il substantive business activity test, il dominion test e il business purpose test. Il giudice di merito deve dare conto degli elementi emersi e delle questioni prospettate dalle parti, anche in ordine all’operatività della regola unionale del look through approach di cui alla Direttiva 2003/49/CE.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava a una società attiva nella distribuzione di prodotti chimici due avvisi di accertamento Ires per gli anni 2013 e 2014, contestando l’omesso versamento delle ritenute sugli interessi passivi corrisposti a una holding olandese del gruppo.

La società impugnava gli atti davanti alla giustizia tributaria, sostenendo l’infondatezza della pretesa perché non si era verificata alcuna interposizione e perché la holding era il beneficiario effettivo degli interessi. Sia il giudice di primo grado sia quello di appello respingevano le doglianze. La società ricorreva allora per cassazione con quattro motivi, richiamando anche un giudicato esterno formato tra le stesse parti su un diverso anno d’imposta.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduceva la violazione dell’art. 2909 cod. civ. e dell’art. 62 del D.Lgs. n. 546 del 1992, per avere il giudice di appello negato efficacia vincolante al giudicato esterno invocato. Il motivo è infondato. La Corte ribadisce che il giudicato esterno non può vincolare su una ratio decidendi assente e che l’interpretazione delle norme compiuta da un giudice non costituisce limite per altro giudice, non trovando riconoscimento nel processo tributario il principio dello stare decisis. Nel caso concreto la pronuncia richiamata non aveva accertato il dominion test né aveva spiegato le ragioni della qualifica di beneficiario effettivo.

I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono invece fondati. Il giudice di appello aveva individuato correttamente il nodo centrale del processo nella qualifica di beneficiario effettivo della holding, ma non aveva sviluppato le proprie valutazioni. Aveva affermato la mancanza di prova di un’attività economica propria, senza chiarire su quali elementi si fondasse il giudizio sugli stress test. Non aveva tratto conseguenze dalla cessazione del prestito originario né replicato agli elementi contrari offerti dalla società.

La Corte richiama la propria giurisprudenza più recente, secondo cui la controversia si colloca nel perimetro della Direttiva 2003/49/CE, che lascia salva la clausola del beneficiario effettivo. La società interposta può essere considerata beneficiario effettivo all’esito di una valutazione di più parametri spia, indicativi dell’effettiva padronanza e autonomia di gestione del flusso reddituale, nonché dell’assenza di indici di artificiosità.

L’indagine, prosegue la Corte, si articola nei tre test già richiamati. Il substantive business activity test verifica se la società interposta sia una costruzione artificiosa. Il dominion test, centro dell’indagine, valuta la capacità di disporre liberamente degli interessi percepiti, desumibile anche da elementi fattuali quali il ristretto arco temporale tra ricezione e pagamento, la regolarità dei trasferimenti o l’identità del management. Non superato tale test, la società non è beneficiario effettivo.

Con il quarto motivo la ricorrente censurava la legittimità delle sanzioni e la mancata valutazione del principio di proporzionalità. Il motivo è fondato: il giudice di appello non aveva esaminato le critiche pur attestandone la proposizione. Il giudice del rinvio dovrà verificare anche l’incidenza dello ius superveniens di cui al D.Lgs. n. 158 del 2015 e al D.Lgs. n. 87 del 2024.

La sentenza impugnata è pertanto cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per nuovo esame.

Nota della Redazione

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