La prova della dismissione delle slot machine non è fatto storico nel giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. 5 n. 20309 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento analitico-induttivo del reddito d’impresa, la diversa valutazione delle risultanze istruttorie e la conseguente critica della decisione per asserita erronea attribuzione di maggior forza convincete ad alcune prove piuttosto che ad altre integrano un vizio di motivazione, non censurabile in sede di legittimità, a meno che la sentenza non sia affetta da un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata, mentre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ricorre esclusivamente quando la decisione sia fondata su prove non introdotte dalle parti ma disposte d’ufficio fuori dai poteri officiosi riconosciuti. Le prove documentali introdotte dalla parte per dimostrare l’accadimento di un fatto storico non costituiscono esse stesse un “fatto storico”, con la conseguenza che il loro omesso esame non è deducibile ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ..
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate, non avendo ricevuto la documentazione contabile richiesta alla società contribuente, esercente l’attività di gestione di sala giochi, acquisiva dalle società concessionarie della rete telematica i dati relativi all’ammontare della raccolta di denaro per l’anno in contestazione. Dal confronto tra i ricavi dichiarati e gli importi comunicati dai concessionari emergeva una differenza, sulla cui base l’Amministrazione emanava un avviso di accertamento per un maggior reddito d’impresa. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società per il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000. La Commissione Tributaria Regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo la norma inapplicabile ai controlli effettuati in ufficio e rilevando la mancata prova, da parte della contribuente, dell’effettiva riduzione dei compensi derivante dalla dismissione di parte degli apparecchi da gioco. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato i tre motivi di ricorso, disattendendoli. Sul primo motivo, vertente sulla nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, la Corte ha ribadito che, a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà idonea a rendere nulla la sentenza è quella insanabile, che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile. Nella fattispecie, la presunta contraddizione non era ravvisabile, poiché il giudice di appello aveva fornito una mera interpretazione della comunicazione del concessionario diversa da quella prospettata dalla ricorrente.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha chiarito che la violazione dell’art. 2697 cod. civ. non è configurabile quando la parte ricorrente lamenti un’erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie e non un’inversione dell’onere della prova. Del pari, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non ricorre nel caso in cui si contesti la maggior forza di convincimento attribuita ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività questa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.. La società mirava, in realtà, a ottenere una non consentita rivisitazione dei fatti e delle prove già valutate dai giudici di merito.
Sul terzo motivo, la Corte ha riconosciuto la natura di deduzione difensiva ai documenti (verbale di una società di consulenza e comunicazioni del concessionario) prodotti dalla società per dimostrare l’intervenuta dismissione degli apparecchi. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, la Corte ha precisato che l’omesso esame censurabile ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ. deve avere a oggetto un “fatto storico”, principale o secondario, e non già le prove documentali, le argomentazioni difensive o i singoli elementi di un accadimento complesso, il cui apprezzamento è rimesso al giudice di merito e la cui valutazione non è sindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso è stato, pertanto, rigettato, con condanna della società alla refusione delle spese e all’ulteriore versamento del cd. doppio contributo unificato.
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Nota della Redazione
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