Opposizione all’esecuzione e difese non dedotte nel giudizio di merito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18823 del 09.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., l’esecutato non può far valere difese fondate su fatti pregressi che avrebbe potuto dedurre nel giudizio di merito conclusosi con la formazione del titolo esecutivo giudiziale. Il titolo esecutivo non è generico quando la somma dovuta sia individuabile attraverso una sua interpretazione alla luce degli elementi extratestuali acquisiti nel processo di cognizione, quali la consulenza tecnica e le stesse difese della parte. Il motivo di ricorso per cassazione che non confuti in modo specifico la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a stralci della memoria difensiva, è inammissibile per difetto di specificità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Genova confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda del lavoratore volta ad accertare che il titolo esecutivo a suo favore, costituito da una precedente sentenza della stessa Corte d’appello, conteneva la condanna dell’Inps al pagamento di una somma determinata. Il titolo traeva origine da un giudizio sul pagamento di ratei di pensione di anzianità che l’Istituto aveva ritenuto indebiti e che erano stati dichiarati irripetibili.
La Corte distrettuale riteneva che il titolo non fosse generico, poiché la consulenza tecnica svolta in primo grado e le difese dello stesso Istituto consentivano di individuarne l’esatto ammontare. Aggiungeva che l’Inps aveva proposto solo in sede di opposizione all’esecuzione una difesa che avrebbe dovuto svolgere nel giudizio conclusosi con la formazione del titolo. Avverso tale sentenza l’Inps ricorre per cassazione; il lavoratore resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo l’Istituto deduce la violazione degli artt. 474 e 615 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., sostenendo che la questione dell’irripetibilità della somma, erogata per un diverso titolo giuridico e cioè a titolo di ratei di pensione di vecchiaia effettivamente dovuti, era già stata posta nel giudizio conclusosi con la formazione del titolo esecutivo.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Il giudizio definito con la sentenza costituente il titolo esecutivo giudiziale aveva ad oggetto il pagamento di ratei di pensione di anzianità ritenuti indebiti dall’Istituto e poi dichiarati irripetibili. Nel presente giudizio di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. la Corte d’appello ha affermato che l’Inps, solo in quella sede, per la prima volta e dunque in modo inammissibile, aveva avanzato una difesa incentrata su un fatto non sopravvenuto ma pregresso: l’importo dell’indebito andava decurtato della somma già corrisposta a titolo di ratei di pensione di vecchiaia per il medesimo periodo, non potendo cumularsi due titoli pensionistici riferiti allo stesso arco temporale.
La Corte precisa poi che il motivo è inammissibile anche per difetto di specificità. Il ricorso si limita ad affermare che nella memoria di appello incidentale sarebbe stata posta la contestazione della duplicazione dei due trattamenti pensionistici, ma di tale memoria non riporta in modo specifico il contenuto, trascrivendone solo brevi stralci, dai quali non risulta che fosse stata chiesta specificamente la decurtazione della somma dall’importo complessivamente corrisposto.
Né il ricorso confuta in modo specifico la particolareggiata motivazione della sentenza impugnata, che dà conto delle difese svolte dall’Istituto nel giudizio di merito e dei documenti prodotti, poi valutati dal consulente tecnico d’ufficio. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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