Procura speciale ad avvocato del libero foro: ricorso inammissibile (Cass. civ. Sez. V n. 18888 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In mancanza di regole speciali e differenti, anche nella successione nei rapporti processuali di Agenzia delle Entrate – Riscossione a Riscossione Sicilia S.p.A., avvenuta in forza dell’art. 76 del d.l. n. 73/2021, con decorrenza dal 1° ottobre 2021, trovano applicazione l’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016 e il Protocollo del 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate – Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato. Ne consegue che il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione è convenzionalmente affidato all’Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933. In difetto di tali presupposti, la procura speciale rilasciata dall’Agenzia subentrata ex lege a un avvocato del libero foro è invalida e il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, quale successore a titolo universale ex lege della Riscossione Sicilia S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la Sicilia che, in controversia sull’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria emesso nei confronti di una società contribuente, aveva parzialmente accolto l’appello principale della contribuente e rigettato quello incidentale dell’agente della riscossione.

La lite trae origine dall’opposizione a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, adottata per un importo superiore a 1.383.554,66 euro in dipendenza di varie cartelle di pagamento per tributi erariali e locali. Il giudice di appello aveva esteso l’annullamento anche ad alcune cartelle ulteriori, sul rilievo dell’intervenuta prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi. Contro tale pronuncia l’agente della riscossione ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo di violazione e falsa applicazione di norme di legge.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione di legittimazione processuale, logicamente antecedente all’esame del merito del motivo. Il ricorso risulta proposto nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, subentrata ex lege alla Riscossione Sicilia S.p.A., da un avvocato del libero foro.

Il collegio richiama la giurisprudenza già formatasi in relazione al subentro previsto dall’art. 1, commi 5 e 8, del d.l. n. 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016, nei rapporti delle società del gruppo Equitalia. Secondo tale orientamento — a partire da Cass., Sez. V, n. 26531 del 2020 e confermato, tra le altre, da Cass., Sez. V, n. 35801 del 2021, Cass., Sez. III, n. 17265 del 2022 e Cass., Sez. Trib., n. 31616 del 2023 — in mancanza di regole speciali e differenti, il regime del patrocinio davanti alla Corte resta quello convenzionalmente stabilito.

La Corte applica il medesimo principio alla successione processuale disciplinata dall’art. 76 del d.l. n. 73/2021, con decorrenza dall’1 ottobre 2021. In forza dell’art. 1, comma 8, del d.l. n. 193/2016 e del Protocollo del 22 giugno 2017 tra Agenzia delle Entrate – Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato, il patrocinio della prima davanti alla Cassazione è affidato all’Avvocatura Generale dello Stato, salvo il caso di conflitto o di dichiarazione di indisponibilità ad assumerlo.

La deroga è ammessa solo in presenza dell’apposita e motivata delibera dell’Agenzia prevista dall’art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933. In difetto di tali presupposti — conflitto, indisponibilità o delibera motivata — la procura speciale conferita a un difensore del libero foro è invalida. Da qui la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con absolutio ab instantia in termini già affermati da Cass., Sez. III, n. 1806 del 2024.

Nulla è disposto sulle spese, non essendo stata svolta attività difensiva dalla resistente e dagli intimati. La Corte ricorda infine che l’art. 22 del d.l. n. 34/2023 ha esteso all’Agenzia delle Entrate – Riscossione il regime della prenotazione a debito di cui all’art. 158 del d.P.R. n. 115/2002, con efficacia anche per i procedimenti pendenti, escludendo i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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