Inammissibile l’adesione parziale senza accordo dell’Agenzia (Cass. civ. Sez. 5 n. 6638 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento tributario, l’adesione parziale alla pretesa impositiva, diversamente dall’acquiescenza parziale, non è un atto unilaterale del contribuente ma si sostanzia in un accordo tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente. Ne consegue che l’Amministrazione non può essere giudizialmente costretta ad accettare un’adesione parziale proposta dal contribuente, la cui disponibilità a definire solo parte della pretesa non è idonea a perfezionare l’istituto. In materia di prove presuntive, è compito del giudice di merito, verificabile in sede di legittimità, svolgere una valutazione di sintesi dei singoli elementi indiziari, espressa attraverso un’adeguata motivazione, ed è incensurabile l’apprezzamento circa la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una contribuente, titolare di ditta individuale, un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2017, contestando la falsità oggettiva delle operazioni fatturate da un’altra ditta e la natura di ricavi non fatturati dei versamenti in contanti confluiti nel conto corrente. La Commissione Tributaria Provinciale annullava il primo rilievo, ritenendo insufficienti gli indizi, e confermava il secondo, evidenziando la mancata acquiescenza della contribuente e il mancato pagamento. La Commissione Tributaria Regionale, adita dall’Agenzia, rigettava l’appello principale e accoglieva quello incidentale della contribuente, ritenendo ammissibile l’adesione parziale all’accertamento. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato il primo motivo, con cui l’Agenzia deduceva la violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e degli artt. 19 e 21, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, lamentando una valutazione atomistica degli indizi forniti. Sul punto, la Cassazione ha richiamato il principio per cui l’apprezzamento del giudice di merito circa i requisiti di precisione, gravità e concordanza delle presunzioni è incensurabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla tenuta della motivazione. Tuttavia, ha precisato che il giudice di merito deve effettuare una valutazione di sintesi degli elementi indiziari. Nel caso di specie, i giudici di appello non avevano confutato singolarmente gli indizi, ma li avevano elencati per poi negarne la valenza probatoria, rafforzando il giudizio con la prova contraria fornita dalla contribuente. La Corte ha quindi ritenuto la motivazione logica e coerente, rigettando il primo motivo.
Con il secondo motivo, l’Agenzia ha dedotto la violazione degli artt. 1, 2, 12 e 15 del d.lgs. n. 218/1997, contestando la sentenza che aveva ritenuto ammissibile un’adesione parziale. La Corte ha accolto il motivo, operando una netta distinzione tra l’acquiescenza, atto unilaterale del contribuente, e l’adesione, che si sostanzia in un accordo tra le parti. La natura bilaterale dell’istituto esclude che possa configurarsi un’adesione parziale quando l’Amministrazione non ha inteso addivenire a una definizione parziale della pretesa, non potendo essere giudizialmente costretta ad accettarla.
La Suprema Corte, accogliendo il secondo motivo, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente limitatamente al secondo rilievo. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell’intero giudizio, ravvisando la parziale novità della questione.
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Nota della Redazione
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