Pro-rata e Onlus: sì all’art. 19-ter, niente esenzione dalle sanzioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 10593 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sul valore aggiunto, il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti non sorge per il solo fatto che i beni o servizi siano impiegati nell’attività del cessionario, ma esclusivamente quando tale attività dia luogo a operazioni imponibili a valle. Per gli enti non commerciali, ivi incluse le Onlus, l’art. 19-ter d.P.R. n. 633/1972 subordina la detraibilità a due condizioni: l’afferenza dell’imposta a operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciale o agricola, da valutare con criterio proporzionale per gli acquisti promiscui, e la gestione di tale attività con contabilità separata. L’obiettiva incertezza normativa, quale causa di esenzione da responsabilità amministrativa tributaria, è una questione di diritto, sindacabile in sede di legittimità, e la sua ricorrenza deve essere allegata e provata dal contribuente; un singolo precedente di merito difforme non integra il requisito del contrasto giurisprudenziale.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava a un’associazione Onlus un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione un credito Iva esposto nella dichiarazione per l’anno 2016, ritenuto non spettante. L’Ufficio contestava l’integrale detrazione dell’Iva sugli acquisti, sostenendo che l’ente avrebbe dovuto applicare il meccanismo del cd. pro-rata, avendo effettuato operazioni passive riconducibili sia all’attività istituzionale che a quella commerciale; irrogava altresì sanzioni per indebita detrazione e infedele dichiarazione.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna rigettava sia l’appello principale della contribuente sia quello incidentale dell’Ufficio. Il giudice d’appello confermava l’operatività del pro-rata, ma riteneva configurabile la causa di non punibilità per obiettiva incertezza normativa, disapplicando le sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il ricorso incidentale della contribuente, volto a escludere l’applicabilità dell’art. 19-ter d.P.R. n. 633/1972 a una Onlus. Il motivo è stato ritenuto infondato. La S.C. ha precisato che il diritto alla detrazione presuppone che l’attività a valle realizzi operazioni imponibili, non essendo sufficiente l’impiego dei beni nell’attività d’impresa. Ha quindi richiamato il disposto dell’art. 19-ter cit., che, per gli enti non commerciali, ammette la detrazione solo per le imposte relative ad acquisti effettuati nell’esercizio di attività commerciali o agricole, con contabilità separata, e con il criterio proporzionale per i beni ad uso promiscuo.
Quanto alla natura di Onlus dell’associazione, la Corte ha escluso che essa possa determinarne l’estraneità al regime dell’art. 19-ter. Il richiamo all’art. 20-bis d.P.R. n. 600/1973, dedicato proprio alle scritture contabili delle organizzazioni non lucrative, è stato valorizzato come indice testuale dell’estensione della disciplina anche a tali enti.
Passando al primo motivo del ricorso principale dell’Agenzia, la Cassazione lo ha accolto. Ha ricordato che l’obiettiva incertezza normativa postula una condizione di inevitabile equivocità del risultato interpretativo, sindacabile in sede di legittimità, e che l’onere di allegarne gli elementi sintomatici grava sul contribuente ai sensi dell’art. 2697 c.c. Nel caso di specie, la Corte ha escluso la sussistenza di tali condizioni: il dato testuale dell’art. 19-ter d.P.R. n. 633/1972 è chiaro, gli orientamenti di legittimità sono consolidati nel senso che non è ammessa la detrazione per operazioni esenti o non imponibili, e la sentenza impugnata non aveva indicato alcuno dei tipici indici dell’incertezza, non potendo un singolo precedente di merito difforme configurare un contrasto giurisprudenziale.
L’accoglimento del primo motivo ha comportato l’assorbimento del secondo, formulato in via subordinata. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato l’originario ricorso della contribuente anche in relazione alle sanzioni, confermando l’integrale legittimità dell’avviso di accertamento. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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