Cumulo giuridico delle sanzioni ICI per infrazioni in annualità diverse (Cass. civ. Sez. V n. 18899 del 10.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ICI, in caso di pluralità di infrazioni alla medesima disposizione commesse in periodi d’imposta diversi trova applicazione la disciplina del cumulo giuridico obbligatorio delle sanzioni stabilita dall’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997, nel testo originario anteriore alle modifiche del d.lgs. n. 203/1998 e del d.lgs. n. 99/2000. L’applicazione opera in via retroattiva per effetto del principio del favor rei desumibile dal combinato disposto degli artt. 3, comma 3, 25, comma 2, e 29, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 16, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 471/1997. Il cumulo giuridico attenua il maggior rigore del cumulo materiale e non può comportare l’irrogazione di una sanzione eguale o superiore alla somma delle singole sanzioni. Non vi osta la specificità della disciplina sanzionatoria ICI, poiché tutte le norme incompatibili con il d.lgs. n. 472/1997 sono state abrogate dall’art. 16 del d.lgs. n. 471/1997.
Il Fatto
Il contribuente impugnava diversi avvisi di accertamento emessi dal Comune per omessa dichiarazione ICI relativamente a un terreno, per le annualità dal 2004 al 2009. Deduc: la natura agricola del terreno e la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni.
La CTP rigettava il ricorso. La CTR confermava, escludendo tra l’altro l’applicabilità del cumulo giuridico e ritenendo tardiva l’eccezione di decadenza per l’annualità 2004. Il contribuente ricorreva per cassazione con nove motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo la Corte richiama il consolidato orientamento secondo cui, in tema di ICI e a seguito dell’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504/1992, l’edificabilità di un’area ai fini del criterio del valore venale si desume dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione regionale e dall’adozione degli strumenti attuativi. Vengono citate Cass., Sez. U, n. 25506 del 2006 e, da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 13305 del 2024.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile: il ricorrente non attinge la ratio decidendi fondata sul mancato assolvimento dell’onere probatorio. Richiama la Cass., Sez. 5, n. 15566 del 2010 e la Cass., Sez. 5, n. 1919 del 2025 sulle tre condizioni di terreno agricolo: possesso da parte di coltivatori diretti, diretta conduzione e persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale. Più motivi sono inoltre preclusi dal rilievo della doppia conforme.
Sul quinto motivo, riguardante l’obbligo di allegazione delle delibere comunali agli atti impositivi, la Corte osserva che l’art. 7 della legge n. 212/2000, come precisato dall’art. 1 del d.lgs. n. 32/2001, riguarda gli atti non conosciuti né altrimenti conoscibili, non gli atti generali come le delibere comunali, soggette a pubblicità legale e perciò presuntivamente note.
Il nucleo dell’accoglimento è il sesto motivo. L’eccezione di decadenza è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi che la ha ritenuta tardiva. È invece fondata la censura sul cumulo giuridico: in caso di pluralità di infrazioni alla medesima disposizione in materia di ICI commesse in periodi d’imposta diversi si applica la disciplina dell’art. 12 del d.lgs. n. 472/1997 nel testo originario, più favorevole al contribuente, con operatività retroattiva per il favor rei. Vengono richiamate Cass., Sez. 5, n. 19650 del 2008 e Cass., Sez. 5, n. 16526 del 2010.
Sul settimo motivo, la Corte ricorda che il legittimo affidamento ex art. 10 della legge n. 212/2000 è tutelabile solo in presenza di apparente legittimità dell’attività amministrativa, buona fede del contribuente e circostanze specifiche; non basta aver considerato a lungo il terreno come agricolo né la mancata notifica di pregressi atti. Il ricorso è quindi accolto nei limiti del sesto motivo, con cassazione sul punto e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in differente composizione.
Nota della Redazione
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