Mansioni superiori nel pubblico impiego e quantificazione delle differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 18895 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il dipendente cui siano state assegnate, al di fuori dei casi consentiti, mansioni superiori ha diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost., non condizionata alla sussistenza dei presupposti di legittimità dell’assegnazione. Il diritto al compenso per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, da riconoscere nella misura indicata dall’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, va escluso solo se l’espletamento sia avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente, se sia frutto di fraudolenta collusione tra dipendente e dirigente, o in ogni ipotesi di illiceità per contrasto con norme fondamentali o principi basilari pubblicistici dell’ordinamento. La legittimità del conferimento non è impedita dal mancato espletamento della procedura concorsuale, dall’assenza di un atto formale o dalla mancata previa fissazione degli obiettivi.

Il Fatto

Una dipendente a tempo indeterminato di una azienda sanitaria locale, inquadrata come collaboratore amministrativo professionale esperto e titolare di posizione organizzativa, ha agito in giudizio per ottenere l’accertamento del diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori di dirigente nel periodo dal 1.9.2010 al 31.8.2015, oltre al riconoscimento dell’attività a fini pensionistici e della retribuzione di risultato.

Il Tribunale ha respinto le domande. La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma, ha condannato l’azienda al pagamento delle differenze per mansioni riconducibili a quelle di dirigente di struttura semplice, con decorrenza dal 11.2.2011, rimettendo alla fase esecutiva il calcolo dell’importo. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso principale la lavoratrice e ricorso incidentale l’azienda.

La Motivazione della Corte

Il ricorso incidentale dell’azienda è dichiarato inammissibile. La censura secondo cui gli atti posti a fondamento della domanda sarebbero privi di motivazione e dell’indicazione del compenso sollecita un giudizio di merito. La Corte territoriale ha accertato l’esistenza di un atto formale di attribuzione delle mansioni superiori e ha verificato che il conferimento non è avvenuto all’insaputa o contro la volontà dell’ente.

La Cassazione richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 908 del 1988; n. 57 del 1989; n. 236 del 1992; n. 296 del 1990) e di legittimità (Cass. S.U. n. 25837/2007; Cass. n. 24266/2016; Cass. S.U. n. 3814/2011; Cass. n. 30811/2018; Cass. n. 2695/2024): l’assegnazione di fatto del funzionario non dirigente a una posizione dirigenziale prevista dall’atto aziendale costituisce espletamento di mansioni superiori rilevante ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001. L’art. 17, comma 3, legge regionale Marche n. 26/1996 non prevede a pena di inesistenza la pubblicazione degli atti del Direttore di zona nell’albo aziendale.

Il primo e il terzo motivo del ricorso principale sono accolti per quanto di ragione. La sentenza impugnata non ha esplicitato le ragioni per le quali la struttura in questione costituisce struttura semplice; inoltre, pur avendo ricondotto le funzioni svolte alla lett. b) dell’art. 27, comma 1, del CCNL 8.6.2000, ai fini della liquidazione ha richiamato la lett. c), che riguarda incarichi di natura professionale e di alta specializzazione. In difetto della chiara individuazione della tipologia di incarico, non è sufficiente una mera operazione matematica.

La Corte esclude che il giudice potesse rimettere ad un separato processo la determinazione delle differenze, a fronte di una domanda di condanna specifica e in presenza di CTU espletata. Qualora l’attore proponga una domanda di condanna specifica, il giudice può pronunciare una sentenza di condanna generica disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del processo, ma non può definire il giudizio limitandosi all'”an” e rinviando il “quantum” ad altro giudizio. Il secondo motivo del ricorso principale resta assorbito; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Appello di Ancona in diversa composizione.

Nota della Redazione

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