Ricorso improcedibile se non depositata la relata di notifica (Cass. civ. Sez. V n. 18938 del 10.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione contenuta nel ricorso circa l’avvenuta notificazione della sentenza impugnata integra una manifestazione di autoresponsabilità della parte, che fa decorrere il termine breve di impugnazione e impone il deposito, nel termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., della copia della sentenza munita di relata di notifica. L’omesso deposito determina l’improcedibilità del ricorso, rilevabile d’ufficio, salvo che la documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art. 370, comma 3, cod. proc. civ. o acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio. Il vizio non è sanato dalla mancata contestazione della controricorrente.

Il Fatto

Un Comune ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, pronunciata quale giudice di rinvio, che aveva accolto le ragioni della contribuente confermando l’annullamento di un avviso di accertamento IMU per l’anno 2012. Il terreno ripreso a tassazione era stato oggetto di occupazione abusiva protrattasi per oltre dieci anni.

Il Comune ha articolato due motivi, deducendo l’inosservanza del principio di diritto enunciato dalla pronuncia rescindente e la violazione delle norme che individuano nel possesso di un diritto reale, e non nella mera disponibilità del bene, il presupposto dell’imposta. La contribuente ha resistito con controricorso e memoria.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato in via pregiudiziale di rito l’improcedibilità del ricorso, assorbendo ogni altra questione. Il ricorso era stato proposto avverso una sentenza notificata in data 9 marzo 2023 e la stessa dichiarazione contenuta nell’atto attestava il fatto processuale della notificazione.

Richiamando le Sezioni Unite n. 21349 del 2022, la Corte ha affermato che la dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata attesta un fatto idoneo a far decorrere il termine breve e impegna la parte a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere l’onere di depositare, nel termine dell’art. 369 cod. proc. civ., la copia della sentenza munita di relata di notifica.

La Corte ha poi precisato i limiti di tale regola, già delineati in precedenti conformi (Cass. n. 27883 del 2024, Cass. n. 19695 del 2019, Cass. Sez. Un. n. 10648 del 2017): è esclusa la dichiarazione di improcedibilità quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato la relata, ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine dell’art. 370, comma 3, cod. proc. civ., ovvero acquisita mediante istanza di trasmissione del fascicolo d’ufficio.

Nel caso concreto, dall’esame del fascicolo d’ufficio non è emerso il deposito di copia della sentenza notificata, né tale documentazione è stata prodotta dalla controricorrente. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, né il vizio, rilevabile d’ufficio, è stato ritenuto sanato dalla mancata contestazione della controricorrente.

La Corte ha infine posto le spese del giudizio di legittimità a carico della parte ricorrente, liquidandole come da dispositivo, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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