Sequestro preventivo e onere di controllo sui crediti d’imposta ceduti (Cass. pen. n. 9452/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato di indebita compensazione di crediti non spettanti o inesistenti (art. 10-quater d.lgs. n. 74/2000), il giudice può legittimamente ritenere sussistente il fumus commissi delicti quando, sulla base di elementi concreti (plurimi e anomali passaggi del credito tra società prive di rapporti commerciali, inesistenza di giustificazioni economiche per la cessione, elevato importo), risulti che l’utilizzatore finale non abbia assolto all’onere di controllo sulla legittimità del credito acquisito, e che abbia quindi accettato il rischio della sua non spettanza o inesistenza. L’inesistenza del credito costituisce, di per sé, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di compensare i propri debiti con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco, senza che il cessionario possa limitarsi a confidare sui controlli dell’Agenzia delle Entrate.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino ha disposto il sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, nei confronti del legale rappresentante di una società e della società stessa, in relazione al reato di indebita compensazione di crediti d’imposta “super-ACE” di cui all’art. 10-quater, comma 2, d.lgs. n. 74/2000. Il sequestro è stato disposto per l’importo dei crediti portati in compensazione dalla società, ritenuti inesistenti o non spettanti.
Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Avellino, che aveva confermato il sequestro, la difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e l’omessa considerazione delle doglianze difensive sull’inesistenza di elementi probatori attestanti la conoscenza dell’illecita origine dei crediti da parte dei ricorrenti, nonché l’assenza di un obbligo di controllo sul beneficiario originario dei crediti per il cessionario.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha preliminarmente precisato che il decreto di sequestro era stato emesso su richiesta del pubblico ministero del 15 settembre 2025, e non su quella del 23 settembre 2024, come erroneamente sostenuto dalla difesa. La valutazione della mancata prova della consapevolezza di agire per interesse di un sodalizio, contenuta nella richiesta del 23 settembre 2024, riguardava il reato associativo, non contestato ai ricorrenti, mentre il sequestro si fondava sul reato di indebita compensazione di cui al capo E.
Quanto al fumus, la Corte ha richiamato il consolidato principio di legittimità secondo cui, in tema di indebita compensazione con crediti acquisiti mediante cessione, è necessario che, prima e al momento dell’utilizzazione, siano verificate le condizioni oggettive e formali che consentono tale utilizzo. L’omessa verifica non esclude l’elemento soggettivo del reato, neanche nel caso in cui il credito sia stato acquisito da soggetto diverso da colui che effettua la compensazione. L’inesistenza del credito, in particolare, costituisce, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti con una posta creditoria artificiosamente creata.
La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse adeguatamente motivato la sussistenza del dolo generico, valorizzando elementi concreti quali i plurimi e anomali passaggi del credito tra società con oggetto sociale diverso e prive di rapporti commerciali, l’inesistenza di giustificazioni economiche per la cessione, nonché l’elevato importo del credito, che rendevano l’onere di controllo particolarmente stringente. Ha inoltre escluso che il cessionario potesse limitarsi a confidare sui controlli dell’Agenzia delle Entrate, poiché l’obbligo di verifica delle condizioni di utilizzo del credito incombe sul contribuente, e l’accertata inesistenza del credito, unita all’assenza di giustificazioni per l’operazione, integrava gli estremi del dolo eventuale. La motivazione del provvedimento impugnato è stata pertanto ritenuta coerente, completa e ragionevole, e non affetta da vizi di violazione di legge.
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