Rateazione: la decadenza non è retroattiva al periodo d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 19021 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 15-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3 del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159, non è applicabile retroattivamente agli anni di imposta pregressi, in forza della disposizione transitoria dettata dall’art. 15, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2015. Ne consegue che, per i periodi d’imposta anteriori alla sua entrata in vigore, la decadenza dalla rateazione resta disciplinata dal previgente art. 3-bis, comma 4, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462. In tal caso la decadenza comporta l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e non la sola imposizione sulle somme residue a titolo d’imposta.

Il Fatto

La società contribuente richiedeva la rateizzazione in dieci rate trimestrali degli importi indicati in una comunicazione di irregolarità, emessa all’esito di un controllo automatizzato su una dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2013. La società versava le prime nove rate, ma ometteva il pagamento della decima, con scadenza al 30 novembre 2018.

L’amministrazione finanziaria notificava quindi la cartella di pagamento per il recupero integrale di imposte, interessi e sanzioni. La società impugnava la cartella davanti alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando la pretesa. L’appello dell’Ufficio era rigettato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che applicava la disciplina sopravvenuta in materia di rateazione. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è affidato a un unico motivo di nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione delle disposizioni sulla rateazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L’Agenzia censura la decisione di secondo grado per aver applicato al caso di specie la versione dell’art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462/1997 antecedente alla riforma del 2015, anziché quella introdotta dal d.lgs. n. 159/2015.

La Corte ritiene il motivo fondato. Il testo previgente dell’art. 3-bis, comma 4, d.lgs. n. 462/1997 stabiliva che il mancato pagamento della prima rata, ovvero anche di una sola delle rate successive entro il termine di pagamento della rata seguente, comportava la decadenza dalla rateazione e l’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato.

Il nuovo art. 15-ter del d.P.R. n. 602/1973 ha ridefinito gli effetti della decadenza, collegando l’iscrizione a ruolo ai residui importi dovuti. La Corte richiama la propria giurisprudenza consolidata, secondo cui tale disciplina non opera retroattivamente sui periodi d’imposta pregressi, come si evince dalla disposizione transitoria dell’art. 15, comma 4, d.lgs. n. 159/2015. I precedenti richiamati sono Cass. Sez. VI-5 n. 27440 del 2020, Cass. Sez. VI-5 n. 14279 del 2018 e Cass. Sez. V n. 9176 del 2016.

Nel caso concreto, la decadenza era scaturita dal mancato pagamento della rata n. 10 entro il termine di scadenza di quella successiva. L’Ufficio ha quindi irrogato la sanzione del 30% sulle somme originariamente dovute e non sulle somme residue a titolo d’imposta. La pronuncia impugnata, confermando la decisione di primo grado, ha omesso di applicare le sanzioni nella misura intera ed è pertanto errata.

La sentenza è cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., con il rigetto del ricorso originario della società, ritenute corrette le pretese impositive dell’Ufficio. Le spese di legittimità seguono la soccombenza; quelle di merito sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della questione interpretativa sulla novella del 2015.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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