Revocatoria ordinaria: basta la consapevolezza del pregiudizio, non la conoscenza del credito (Cass. civ. Sez. III n. 19105 del 11.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica conseguente alla riduzione della consistenza patrimoniale del primo. Non è necessaria la collusione tra gli stessi, né occorre la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito per cui è proposta l’azione, richiesta invece qualora questa abbia ad oggetto un atto a titolo oneroso anteriore al sorgere di detto credito. Nel giudizio di rinvio l’accertamento sugli altri fatti costitutivi della revocatoria non può essere ritenuto assorbito dalla sola esclusione della prova dell’anteriorità del credito per non contestazione, poiché la pronuncia cassatoria non aveva affatto escluso che l’anteriorità potesse evincersi aliunde.

Il Fatto

La ricorrente conveniva in giudizio il coniuge separato e la società acquirente per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., dell’atto con cui il marito aveva ceduto alla società quote di piena e nuda proprietà di alcune unità immobiliari. Deduceva di essere creditrice di ingenti somme, documentate da cambiali e scritture private di riconoscimento di debito, e allegava che la compravendita era stata posta in essere in frode, con la partecipazione consapevole della società acquirente, amministrata dal compagno della sorella del venditore.

Il Tribunale rigettava le domande, ritenendo non provata l’anteriorità del credito e insussistente la dolosa preordinazione. La Corte d’appello accoglieva il gravame e dichiarava l’inefficacia relativa della compravendita. La Cassazione, con una prima pronuncia, cassava con rinvio, escludendo che l’anteriorità dei crediti potesse ritenersi dimostrata per non contestazione. La Corte di appello, in sede di rinvio, confermava invece la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione la creditrice propone ricorso per cassazione; la società resiste e propone ricorso incidentale sulle spese.

La Motivazione della Corte

Il nodo giuridico è duplice: da un lato il contenuto della consapevolezza richiesta ai fini dell’art. 2901 cod. civ.; dall’altro la corretta lettura del giudicato rescindente e l’ampiezza dei poteri del giudice di rinvio.

La Corte rileva che il giudice del rinvio ha travisato apertamente la pronuncia cassatoria. Questa aveva sì escluso che l’anteriorità del credito potesse desumersi dalla non contestazione, perché estranea alla sfera di diretta conoscibilità della società acquirente, ma non aveva affatto stabilito che la stessa anteriorità non potesse essere provata con altri mezzi. La cassazione aveva rimesso al giudice del rinvio la valutazione in concreto del presupposto della non contestazione, ossia la conoscenza del fatto da parte della società convenuta: il rinvio, quindi, non escludeva che l’anteriorità emergesse aliunde. Su questo punto decisivo il giudice di merito ha omesso ogni accertamento.

La Corte ribadisce poi, a chiarimento, il principio sostanziale già espresso in Cass. n. 28423 del 2021, richiamata nel ricorso. Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria basta la consapevolezza, del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato alla garanzia generica per effetto della riduzione patrimoniale del primo. Non occorre la collusione tra gli stessi, né la conoscenza, da parte del terzo, dello specifico credito azionato. Quest’ultima è invece necessaria quando la revocatoria colpisca un atto a titolo oneroso anteriore al sorgere del credito.

Ne segue l’accoglimento, per quanto di ragione, del primo, secondo, terzo, quarto e sesto motivo, con assorbimento del quinto motivo principale e dell’unico motivo incidentale. La sentenza è cassata sul punto e la causa rinviata alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, perché proceda allo scrutinio dei restanti fatti costitutivi della revocatoria, che il giudice del rinvio ha erroneamente ritenuto assorbiti. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al medesimo giudice del rinvio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *