Inammissibile il ricorso del professionista sul compenso per il concordato non ammesso (Cass. civ. Sez. I n. 19205 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il professionista incaricato dal debitore di assisterlo nella predisposizione dell’istanza di concordato preventivo non ha titolo alla prededuzione del proprio compenso qualora il concordato non sia ammesso, poiché difetta il presupposto stesso del riconoscimento del privilegio processuale. La mancata dimostrazione delle prestazioni in concreto espletate, e la loro parziale esecuzione, escludono la ammissione allo stato passivo del credito residuo. Il rigetto implicito della domanda subordinata non integra violazione dell’art. 112 c.p.c., quando la motivazione resa renda evidente la reiezione della pretesa. La motivazione che si limiti ad aggiungere una valutazione di congruità dell’acconto non è apparente, ove il difetto di prova delle prestazioni ne costituisca la ratio.

Il Fatto

Un professionista aveva convenuto in giudizio il Fallimento di una società per ottenere l’ammissione allo stato passivo di un credito residuo di importo pari a € 111.300,00, in prededuzione, per l’attività di consulenza svolta in favore della società in bonis, finalizzata alla presentazione dell’istanza di concordato preventivo.

Il Tribunale aveva rigettato l’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo. Il giudice di merito aveva rilevato che lo stesso incarico era stato conferito anche ad altro professionista e che il ricorrente aveva provato solo l’esecuzione parziale delle prestazioni dedotte in contratto, già ampiamente remunerate da un acconto di € 75.000,00. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, recependo integralmente le argomentazioni della proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. Il fulcro della decisione di merito non risiede nella pattuizione del compenso, bensì nella mancata dimostrazione delle attività concretamente espletate in funzione della domanda di concordato, poi non ammesso.

Il primo motivo, incentrato sulla dedotta violazione degli artt. 2233, 1362, 1332 e 1372 c.c., poggia su un assunto arbitrario e attiene all’interpretazione degli atti, riservata ai giudici di merito. La stipula di due contratti identici non è sintomatica della fungibilità delle prestazioni, né assumono rilievo decisivo le dichiarazioni testimoniali di natura generica e valutativa.

Quanto ai motivi dal secondo al quarto, la Corte esclude l’omesso esame di fatti decisivi. Le circostanze dedotte — la consapevolezza della dirigenza, l’adempimento integrale e la complessità dell’incarico — non risultano decisive, né si configura la violazione dell’art. 18, comma 1, D.M. 140/2012, che lo stesso ricorrente dichiara inapplicabile in presenza di accordo tra le parti.

Il quinto motivo è respinto perché il Tribunale, a fronte del difetto di prova delle prestazioni, ha aggiunto che l’acconto percepito appare ampiamente proporzionale e congruo: non si tratta dunque di motivazione apparente. Il sesto motivo non regge poiché, alla luce della motivazione resa, la domanda subordinata di liquidazione della differenza è stata oggetto di rigetto implicito, come confermato dai precedenti richiamati (Cass. 20718/2018, 2334/2020, 18832/2021).

La Corte richiama infine i più rigorosi indirizzi nomofilattici in tema di ammissione allo stato passivo dei crediti del professionista incaricato per l’accesso al concordato preventivo, specie quando non ammesso, condizione che di per sé esclude la prededuzione (Cass. Sez. U. 42093/2021). Sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di € 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, e per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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