Definizione agevolata liti pendenti in Cassazione e valore della controversia (Cass. civ. Sez. V n. 19222 del 13.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il valore della controversia rilevante ai fini dell’accesso alla definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione, a norma dell’art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022, va determinato in relazione all’atto concretamente impugnato dal contribuente e non all’intero rapporto tributario sottostante. Quando il contribuente impugni la sola intimazione di pagamento, deducendone la prescrizione, l’oggetto del giudizio è circoscritto a tale atto e il valore della lite si calcola sulla somma complessivamente portata dall’intimazione, depurata di sanzioni e interessi. Le indicazioni contenute nell’epigrafe della sentenza impugnata non assumono rilievo, dovendosi desumere l’oggetto del giudizio dal contenuto del ricorso introduttivo. Il giudice di legittimità è investito del ricorso avverso il diniego di definizione agevolata prima di ogni altra questione, e la verifica del superamento della soglia di valore preclude l’accesso al beneficio.
Il Fatto
La contribuente, in proprio e quale ex legale rappresentante di una società estinta, impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bolzano un’intimazione di pagamento notificatale nel marzo 2020, deducendo la prescrizione dei crediti portati da due cartelle di pagamento notificate nel 2006, essendo decorso il quinquennio dall’ultimo atto interruttivo intervenuto nel 2010. In corso di causa la contribuente eccepiva altresì l’estinzione del credito per la mancata risposta dell’agente della riscossione all’istanza presentata ai sensi della legge n. 228/2012.
La Commissione provinciale accoglieva il ricorso, ritenendo prescritti sanzioni e interessi e non dovuti i tributi per la mancata risposta nel termine perentorio. La Commissione tributaria di secondo grado, adita dall’agente della riscossione, dava atto del passaggio in giudicato della statuizione sulla prescrizione di sanzioni e interessi e accoglieva nel resto il gravame, escludendo la decorrenza del termine di 220 giorni e applicando alle imposte il termine decennale di prescrizione. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina in via prioritaria il ricorso avverso i dinieghi di definizione agevolata, qualificandolo infondato e respingendolo. Richiamato il testo dell’art. 5 della legge n. 130/2022, la Corte rileva che l’accesso alla definizione è subordinato al requisito del valore della controversia non superiore a euro 50.000,00, determinato ai sensi dell’art. 16, comma 3, della legge n. 289/2002.
Il punto decisivo è l’individuazione dell’oggetto del giudizio. La contribuente ha impugnato esclusivamente l’intimazione di pagamento, deducendone la nullità per intervenuta prescrizione, senza estendere l’impugnazione alle due cartelle sottostanti. Ne consegue che il valore della lite si determina in base alla somma complessivamente portata dall’intimazione, depurata di sanzioni e interessi.
La Corte non riconosce alcun rilievo alle indicazioni contenute nell’epigrafe della sentenza di secondo grado, dalle quali risulterebbe che il ricorso aveva ad oggetto anche le cartelle di pagamento. L’oggetto del giudizio, precisa la Corte, va desunto dal contenuto del ricorso introduttivo, non dalle indicazioni epigrafiche del provvedimento impugnato.
L’importo complessivo dei tributi iscritti a ruolo, ricavato dalla somma degli importi delle due cartelle depurati di sanzioni e interessi, risulta pari a euro 50.734,00. Il valore della lite, superando la soglia di legge, preclude l’accesso alla definizione agevolata a norma dell’art. 5, comma 2, della legge n. 130/2022.
Passando al ricorso principale, la Corte lo dichiara improcedibile ai sensi dell’art. 369, comma 2, cod. proc. civ., in quanto la ricorrente non ha depositato copia autentica della sentenza impugnata nel termine di legge. La tardiva produzione in allegato al ricorso avverso il diniego, peraltro priva di attestazione di conformità, non sana il vizio. La Corte condanna la ricorrente alle spese processuali e dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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