La motivazione apparente non coincide con la motivazione insoddisfacente: rigetto senza vizio sindacabile in Cassazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 1598 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice di merito non consenta di ravvisare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. Non è invece sindacabile in sede di legittimità la motivazione sintetica o insoddisfacente, purché l’iter logico-motivazionale sia comunque percepibile. La valutazione delle prove e la scelta degli elementi decisivi sono rimesse al libero convincimento del giudice di merito, che non ha l’obbligo di dar conto dell’esame di tutte le prove acquisite, dovendosi reputare per implicito disattesi gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata. In tema di decisione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., il mancato adeguamento alla proposta del consigliere delegato, poi confermata dalla decisione definitiva, legittima la condanna ex art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate recuperava a tassazione l’IVA per l’anno d’imposta 2016, contestando l’asserita partecipazione a una frode carosello. Il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in riforma, lo dichiarava ammissibile ma lo rigettava nel merito.
Avverso tale decisione la società proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, denunciando la nullità della sentenza per motivazione apparente, in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 36 del d.lgs. n. 546/1992, nonché all’art. 111, comma 6, Cost.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i confini del vizio di motivazione apparente, richiamando il principio per cui esso si ravvisa solo quando non sia possibile individuare gli elementi su cui il giudice ha fondato la decisione, ovvero quando tali elementi siano indicati senza una approfondita disamina logica e giuridica, così da impedire ogni controllo sul ragionamento svolto.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva esaminato compiutamente le questioni sollevate dal contribuente: aveva disatteso l’eccezione di violazione del contraddittorio, valorizzando gli effettivi incontri tra le parti e l’avvio della procedura di adesione, “sede massima di espressione dell’effettività del contraddittorio”. In tal modo il giudice di merito aveva escluso la dedotta nullità, evidenziando come l’interlocuzione fosse stata comunque assicurata.
Quanto all’onere della prova, il giudice di secondo grado aveva correttamente chiarito che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, esso grava sull’Amministrazione finanziaria, la quale può assolverlo anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. La decisione aveva poi concluso che il contribuente non aveva fornito prova contraria idonea a confutare gli elementi indiziari raccolti, consistenti nell’irregolarità delle operazioni con società soggette ad accertamenti, nella misura minima del rincaro e nella collusione di alcuni dipendenti.
La Corte ha quindi ritenuto che il percorso motivazionale fosse logico e ben delineato, precisando che la carenza motivazionale non può assurgere a motivo di impugnazione se non nei casi di carenza totale o di apparenza della motivazione. Ha inoltre ribadito che il giudice di merito non ha l’obbligo di dare conto dell’esame di tutte le prove, potendo limitarsi a indicare gli elementi essenziali ai fini del decidere.
Il ricorso è stato pertanto rigettato e la società condannata al pagamento delle spese, nonché alle somme aggiuntive ai sensi dell’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., in ragione del mancato adeguamento alla proposta di definizione accelerata formulata dal consigliere delegato.
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Nota della Redazione
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