Divisione ereditaria: prova della comproprietà non richiede i titoli di provenienza (Cass. civ. Sez. II n. 19420 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella divisione giudiziale i condividenti devono fornire la prova della comproprietà, ma tale prova non è rigorosa come nell’azione di rivendicazione o in quella di mero accertamento della proprietà, perché non si tratta di accertare positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, bensì di far accertare un diritto comune a tutte le parti. Ne consegue che l’omessa produzione dei titoli di provenienza e della documentazione ipocatastale, richiesta dall’art. 567 c.p.c. per la vendita in espropriazione forzata, non costituisce condizione di ammissibilità della domanda di divisione e non ne comporta automaticamente l’inammissibilità. Ove i convenuti non contestino l’appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, il giudice può ritenere provata la comproprietà e ricorrere anche a prove indiziarie e alle risultanze del consulente tecnico.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato improcedibile la domanda di divisione ereditaria, avente ad oggetto un appartamento e un terreno. Secondo la Corte di merito la ricorrente non aveva prodotto, né all’introduzione del giudizio né nei termini previsti dall’art. 183, comma VI, c.p.c., la documentazione attestante la proprietà dei beni in capo al de cuius e alle parti in causa. Le visure catastali e le dichiarazioni di successione erano state ritenute prive di valenza probatoria, e non era stata prodotta la documentazione ipocatastale su iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Per la cassazione della sentenza la ricorrente ha proposto un unico motivo, deducendo la violazione delle norme sulla divisione e sull’accertamento della proprietà. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica riguarda la natura della prova richiesta al condividente che agisca in divisione e le conseguenze dell’omessa produzione dei titoli di provenienza e della certificazione ipocatastale. La Corte muove dal principio per cui, nella divisione giudiziale, i condividenti devono provare la comproprietà, ma tale prova non è così rigorosa come nell’azione di rivendicazione o in quella di mero accertamento della proprietà.

La ragione è strutturale. Nel giudizio divisorio non si accerta positivamente la proprietà dell’attore negando quella dei convenuti, ma si fa accertare un diritto comune a tutte le parti. Con la divisione si opera la trasformazione dell’oggetto del diritto di ciascuno, da diritto sulla quota ideale a diritto su un bene determinato, senza alcun atto di cessione o alienazione tra i condividenti.

Il giudice è certamente tenuto a verificare la titolarità effettiva del diritto di comproprietà, preferibilmente mediante l’acquisizione dei titoli di provenienza, corredati dalla documentazione ipocatastale. Tuttavia, ove i convenuti non contestino l’appartenenza dei beni ai soggetti evocati in giudizio, il giudice può ritenere provata la situazione di comproprietà.

Ne deriva che l’omessa produzione della documentazione prescritta dall’art. 567 c.p.c. non costituisce condizione di ammissibilità della domanda di divisione e non comporta automaticamente la sua inammissibilità. Il rischio che la divisione intervenga tra parti non legittimate trova tutela sul piano processuale tramite il rimedio dell’opposizione di terzo, esperibile dal terzo pregiudicato o dal litisconsorte pretermesso. A maggior ragione, quando la comproprietà è incontroversa, sono utilizzabili prove indiziarie e le risultanze del consulente tecnico.

La Corte rileva che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto non corretto l’orientamento diffuso tra i giudici di merito, che considerava elemento costitutivo del diritto di scioglimento della comunione la produzione del titolo di proprietà e della documentazione ipocatastale. A tali principi non si è uniformata la Corte d’appello. Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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