Caparra confirmatoria: non servono forma scritta né contestualità della dazione (Cass. civ. Sez. II n. 19425 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pattuizione di una caparra confirmatoria, nonché la sua integrazione, non esigono la forma scritta ad substantiam, costituendo elemento accessorio del contratto principale, rispetto al quale la forma scritta è richiesta solo per gli elementi essenziali. La dazione della somma può avvenire anche in un momento successivo alla conclusione del contratto preliminare, purché quella consegna preceda il termine di scadenza delle obbligazioni pattuite e sia compatibile con gli scopi di cui all’art. 1385 cod. civ. Il patto che prevede la dazione con funzione di rafforzamento del vincolo non deve essere coevo alla stipulazione del contratto principale, essendo ammessa una pattuizione accessoria successiva anche alla consegna del denaro. La fattura commerciale emessa dal promittente venditore, recante specifica causale di caparra, accettata senza contestazioni dai destinatari, costituisce valido elemento di prova del titolo del pagamento.

Il Fatto

I promissari acquirenti di un appartamento avevano convenuto in giudizio il promittente alienante per ottenere la risoluzione del contratto preliminare di vendita per grave inadempimento della controparte, con restituzione della somma versata. Il Tribunale aveva accolto la domanda, qualificando il versamento come acconto e non come caparra, e aveva condannato il convenuto alla restituzione dell’importo di euro 46.500,00, oltre interessi legali, compensando le spese di merito e ponendo a carico degli attori quelle del procedimento cautelare.

Gli acquirenti avevano proposto appello, dolendosi della qualificazione delle somme come acconto e non come caparra, e chiedendo in via subordinata l’accoglimento della domanda risarcitoria. La Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento, aveva confermato l’esclusione della caparra, richiamando la necessità di una previsione pattizia per l’an, il quantum e il quando, non ricavabile dalla sola dazione del denaro né dalla fattura. Avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, con cui si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., lamentando il mancato riconoscimento del valore probatorio della fattura commerciale non contestata, emessa con causale di caparra. Il motivo è ritenuto fondato.

Quanto alla forma scritta pretesa dalla Corte territoriale, la Suprema Corte richiama il principio secondo cui la forma scritta ad substantiam riguarda solo gli elementi essenziali del contratto, mentre gli elementi accessori possono risultare anche da un atto amorfo. La pattuizione di una caparra confirmatoria, che si perfeziona con la dazione, non esige quindi la forma scritta, costituendo elemento non essenziale del contratto, come affermato da Sez. 2, Ordinanza n. 20052 del 22.07.2024.

Con riferimento alla necessaria contestualità del patto, la Corte osserva che la giurisprudenza costante ammette la non contestualità tra dazione e contratto: la funzione di anticipazione della prestazione e di rafforzamento del vincolo propria della caparra confirmatoria può essere assolta anche da una dazione differita, a condizione che la consegna sia anteriore al termine di scadenza delle obbligazioni pattuite. Nelle more della consegna non si producono gli effetti che l’art. 1385, comma 2, cod. civ. ricollega alla consegna, in conformità della natura reale del patto (ex multis Sez. 2, Ordinanza n. 35068 del 29.11.2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 21506 del 27.07.2021; Sez. 2, Sentenza n. 4661 del 28.02.2018).

La Corte precisa che non è necessario che il patto di dazione sia coevo alla stipulazione del contratto principale. È possibile una pattuizione accessoria successiva alla consegna del denaro, purché preceda la scadenza dell’obbligazione e sia compatibile con gli scopi dell’art. 1385 cod. civ. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3071 del 13.02.2006). Nel caso di specie il patto era funzionale a rafforzare l’obbligo contrattuale del promittente venditore.

Infine, sulla efficacia probatoria della fattura emessa dal promittente venditore con causale specifica di caparra, la Corte rileva il malgoverno dei principi consolidati: la fattura può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite e dell’esistenza del credito quando il debitore l’abbia accettata senza contestazioni nel corso del rapporto (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 299 del 12.01.2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15383 del 28.06.2010). L’accettazione non richiede formule sacramentali e può esprimersi per comportamenti concludenti. Nel caso concreto i destinatari avevano pagato e avevano invocato in giudizio il titolo di caparra, accettando la fattura anche nella causale.

La sentenza è pertanto cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione, restando assorbito il secondo motivo sulle spese.

Nota della Redazione

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