Ordine di esibizione inadempiuto, indennità di fine rapporto e indennità meritocratica (Cass. civ. Sez. II n. 19763 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di agenzia, di fronte all’ingiustificata inottemperanza del preponente all’ordine di esibizione delle scritture contabili ex art. 210 cod. proc. civ., il giudice non può applicare in modo rigoroso la sola regola di riparto dell’onere della prova, relegando l’inadempimento al piano delle spese di lite: la condotta è suscettibile di essere valutata come argomento di prova ex art. 116, comma 2, cod. proc. civ., anche al fine della determinazione equitativa del quantum, e impone di rivalutare le istanze istruttorie disattese e gli altri elementi già acquisiti. Il diritto di esclusiva è elemento naturale del contratto, ma la sua esclusione può desumersi anche per facta concludentia. In materia di indennità di cessazione del rapporto, la sentenza CGUE 23 marzo 2006, C-465/04, ha portata meramente interpretativa della direttiva 86/653/CEE e spiega efficacia anche per i rapporti anteriori alla novella del 2002.
Il Fatto
Il ricorrente agente aveva convenuto in giudizio la preponente per ottenere, dichiarato il recesso di questa dal rapporto, il pagamento di provvigioni, di provvigioni indirette e dell’indennità di fine rapporto, oltre al mancato preavviso. La preponente resisteva chiedendo il rigetto e proponendo domanda riconvenzionale per un controcredito per merci fornite e per i danni da svolgimento di attività per concorrenti.
Il Tribunale, escluso l’inadempimento dell’agente e respinte le domande di provvigioni indirette e di indennità di mancato preavviso, aveva parzialmente accolto le rispettive pretese e operato la compensazione. La Corte d’Appello di Firenze confermava la decisione, addossando le carenze probatorie all’agente e negando sia il diritto di esclusiva sia l’applicazione dei criteri più favorevoli dell’indennità meritocratica. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi, incentrati sull’ordine di esibizione degli atti contabili rimasto ineseguito per asserita distruzione della documentazione. Il diritto all’accesso alla documentazione, di cui all’art. 1749 cod. civ., è funzionalmente collegato al soddisfacimento del diritto alle provvigioni e alle indennità, sicché l’agente deve dedurre un interesse concreto e i diritti determinati o determinabili che intende accertare.
Se la parte destinataria non conserva i documenti dopo la richiesta, in violazione del dovere di lealtà e probità processuale ex art. 88 cod. proc. civ. e del principio di acquisizione, la condotta è valutabile come argomento di prova. Il giudice può desumere elementi ex art. 116, comma 2, cod. proc. civ., orientando la valutazione degli altri elementi già acquisiti o rivalutando le istanze istruttorie disattese. La Corte territoriale, pur avendo ritenuto implausibile la giustificazione della preponente, ha spostato il disvalore dell’inottemperanza sul solo piano delle spese, con una applicazione eccessivamente rigorosa dell’onere della prova. I motivi sono pertanto accolti.
I motivi quinto e ottavo, sul diritto di esclusiva, sono invece respinti. L’esclusione del diritto di esclusiva può derivare anche da una tacita manifestazione di volontà, desumibile dal tenore della clausola contrattuale e dal comportamento delle parti. L’ampiezza della zona attribuita all’agente rendeva non plausibile l’esclusiva, e l’accertamento della sua sussistenza costituisce fatto costitutivo della pretesa, verificabile anche d’ufficio.
Sono invece fondati i motivi sesto e settimo: la Corte d’Appello ha valutato la domanda di provvigioni indirette solo sotto il profilo della violazione della zona di esclusiva, trascurando l’autonoma fattispecie degli affari conclusi dal preponente con clienti già procacciati dall’agente. La disgiuntiva “o” contenuta nell’art. 1748, comma 2, cod. civ. individua fattispecie distinte e concorrenti.
Quanto ai motivi nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, il Collegio ha ritenuto erroneo l’approdo del giudice di merito che, assimilando la giurisprudenza a una fonte normativa, ha escluso la portata retroattiva della sentenza CGUE C-465/04. Il giudice di rinvio dovrà verificare la spettanza dell’indennità di fine rapporto ex art. 1751 cod. civ. alla luce dei criteri interpretativi indicati dalla Corte di Giustizia. Assorbiti i restanti motivi, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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