Servitù occulte e apparenza della procura: la forma scritta ad substantiam esclude l’affidamento del terzo (Cass. civ. Sez. II n. 27517 del 20.09.2022)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, come la costituzione di servitù prediali, il principio dell’apparenza del diritto non può trovare applicazione con riguardo alla rappresentanza, atteso che sussiste un onere legale di documentazione della procura. Il terzo contraente che confidi nel potere rappresentativo di chi spende il nome altrui deve esigerne la prova scritta; solo il falsus procurator e il falsamente rappresentato possono essere chiamati a rispondere, anche risarcitoriamente, in presenza di elementi obiettivi idonei a giustificare l’affidamento.

Il Fatto

Il proprietario di un immobile convenne in giudizio il vicino, deducendo che quest’ultimo aveva installato in modo occulto, nella sua struttura, impianti idrico-fognari, elettrici e una canna fumaria, costituendo così servitù non apparenti. Il convenuto oppose una scrittura privata, asseritamente stipulata dal procuratore dell’attore, che avrebbe autorizzato il passaggio delle tubature, e spiegò domanda riconvenzionale di usucapione della servitù. I giudici di merito accolsero la domanda principale, ordinando la rimozione degli impianti; la Corte d’Appello confermò la decisione, ritenendo la scrittura inidonea per difetto di potere rappresentativo del sottoscrittore.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specialità della procura, ribadendo che quella apposta a margine del ricorso è per sua natura mandato speciale, senza necessità di specifico riferimento al giudizio o alla sentenza impugnata, purché risulti la volontà di adire il giudice di legittimità.

Nel merito, la Corte ha affrontato il primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 1063, 1350 e 1392 cod. civ., escludendo che il principio dell’apparenza del diritto possa supplire al difetto della procura. Ha richiamato la distinzione tra procura e mandato: mentre il mandato con rappresentanza per i contratti con forma scritta ad substantiam non richiede la forma scritta, la procura soggiace a tale onere in forza del combinato disposto degli artt. 1392 e 1350, n. 1, cod. civ., poiché gli effetti del contratto si producono direttamente in capo al rappresentato.

La Corte ha pertanto affermato che, nei contratti come la costituzione di servitù prediali, l’apparenza del diritto non opera rispetto alla rappresentanza, gravando sul terzo contraente un onere di diligenza consistente nel richiedere l’esibizione dell’atto scritto con cui i poteri sono stati conferiti. Ha precisato che l’affidamento del terzo può fondare solo una richiesta risarcitoria nei confronti del falsus procurator e del falsamente rappresentato, ove sussistano elementi esteriori e obiettivi che abbiano giustificato la convinzione dell’effettivo conferimento.

Quanto al secondo motivo, concernente l’omesso esame delle risultanze della CTU ai fini dell’usucapione, la Corte lo ha dichiarato inammissibile per la sussistenza di una “doppia conforme” ai sensi dell’art. 348-ter cod. proc. civ., trattandosi di giudizio introdotto dopo l’11.9.2012. Il terzo motivo, sulla visibilità delle opere, è stato infine ritenuto infondato, poiché il ricorrente aveva sollecitato una rivalutazione delle risultanze istruttorie, dalle quali era emersa la visibilità del solo cassonetto; il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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