Delibera condominiale impugnata per vizi della delibera anteriore è inammissibile (Cass. civ. Sez. II n. 19856 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La delibera assembleare che approva il preventivo di spesa per l’esecuzione di lavori straordinari non è affetta da nullità per i vizi che riguardino la precedente delibera di approvazione dei lavori medesimi, poiché difetta di vizi propri. Il condomino che impugni tale delibera facendo valere esclusivamente vizi della delibera anteriore è privo di interesse ad agire, non potendo la caducazione della prima travolgere la seconda. L’eventuale annullamento della delibera impugnata non estenderebbe i suoi effetti alla delibera che ha approvato i lavori. Il difetto di legittimazione sostanziale va accertato d’ufficio, anche quando la questione non sia stata prospettata dalle parti.

Il Fatto

Un condomino ha impugnato due delibere assembleari con atti distinti. La prima, non oggetto del giudizio, aveva approvato lavori straordinari. La seconda, del 23.11.2012, aveva approvato il relativo preventivo di spesa. L’impugnazione della seconda delibera si fondava su vizi relativi all’oggetto della delibera antecedente, non su vizi propri di quella impugnata.

Il Tribunale ha rigettato la domanda, respingendo anche l’istanza di rimessione sul ruolo per esaminare la documentazione sopravvenuta, e ha condannato il ricorrente alle spese. La Corte d’appello ha confermato la decisione, rilevando che un’eventuale pronuncia di nullità o di annullamento della delibera anteriore avrebbe travolto quella impugnata, mentre una pronuncia su quest’ultima non avrebbe inciso sulla delibera relativa ai lavori. Il condomino ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta congiuntamente i primi tre motivi, con i quali il ricorrente deduce la violazione degli artt. 1343, 1345, 1346 e 1418 cod. civ. e sostiene la nullità della delibera per illiceità dell’oggetto e contrarietà all’ordine pubblico, nonché la mancata rimessione della causa sul ruolo.

Il Collegio ritiene i motivi infondati. La delibera impugnata non è stata censurata per vizi propri, ma per vizi riguardanti la delibera che l’aveva preceduta e che aveva approvato i lavori straordinari. Ne consegue che nessun vizio di nullità è ravvisabile. La motivazione del giudice di merito è pertanto corretta.

La Corte aggiunge che, anche qualora il ricorrente avesse ottenuto l’annullamento della delibera impugnata, tale pronuncia non avrebbe potuto travolgere la delibera con cui erano stati approvati i lavori straordinari. Emerge inoltre il difetto di interesse ad agire: per impugnare una delibera il condomino deve avere un interesse concreto e rilevante alla sua caducazione, interesse costituito dalla posizione di vantaggio che può derivare dalla pronuncia di merito.

Non sussistevano i presupposti di cui all’art. 295 cod. proc. civ. per la sospensione del giudizio. Quanto all’omessa riunione dei procedimenti, la decisione sull’istanza di riunione costituisce espressione del potere ordinatorio del giudice, esercitabile in maniera incensurabile, sicché è inammissibile l’impugnazione avverso il provvedimento che abbia omesso di pronunciare sull’invocata riunione, come affermato da Cass. n. 35134 del 2021 e, in senso conforme, da Cass. n. 24496 del 2014.

La lamentata mancata rimessione sul ruolo è priva di specificità, non precisando il ricorrente quale sia stato l’esito dell’impugnazione dell’altra delibera né quello del giudizio cautelare. Il quarto motivo, relativo alla condanna alle spese, è infondato, avendo il giudice di merito correttamente condannato il soccombente. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e con la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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