Estratto di ruolo non impugnabile senza pregiudizio concreto dimostrato (Cass. civ. Sez. V n. 19860 del 17.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non esiste nel sistema processuale italiano una norma che imponga il vincolo dello stare decisis, sicché il precedente delle Sezioni Unite, pur costituendo valore immanente nell’ordinamento, non ha valore di legge e il discostarsene non integra di per sé vizio della sentenza. L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, dispone che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella invalidamente notificati sono suscettibili di impugnazione diretta solo nei casi tipizzati di pregiudizio ivi indicati. Tale disciplina opera anche nei processi pendenti, poiché plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, fino al momento della decisione. Resta ultronea la ricerca di un termine per il dies a quo dell’impugnazione, trattandosi di atti inefficaci.
Il Fatto
Il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, che non svolgeva attività difensiva. Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l’appello del contribuente avverso la pronuncia di primo grado, che a sua volta aveva respinto il ricorso proposto contro un estratto di ruolo e alcune cartelle di pagamento.
Il contribuente sosteneva che le cartelle erano state irregolarmente notificate e di averne appreso l’esistenza solo attraverso la documentazione acquisita presso l’agente della riscossione. La Commissione regionale riteneva che l’estratto di ruolo non fosse atto autonomamente impugnabile e che, in ogni caso, l’agente avesse provato la correttezza delle notifiche, assorbendo ogni altro motivo.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato. Il ricorrente assumeva la violazione dell’art. 374 cod. proc. civ., sul presupposto che la sentenza di appello avesse ignorato il principio fissato dalle Sezioni Unite n. 19704 del 2015. La Corte esclude che una siffatta regola di stare decisis esista nel sistema: il precedente, ancorché delle Sezioni Unite, non ha valore di legge e il suo disconoscimento non integra di per sé un vizio della decisione.
La Corte rileva poi il sopravvenire dell’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con legge n. 215/2021, che ha inserito nell’art. 12 d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, per il quale l’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo e la cartella invalidamente notificati sono impugnabili in via diretta solo nei casi tipizzati di pregiudizio. La norma è stata poi modificata dall’art. 12, comma 1, d.lgs. n. 110/2024, che ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità.
Su queste basi la Corte richiama il proprio orientamento delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che ha superato il precedente del 2015. Se ne desume, tra l’altro, che la novella si applica ai processi pendenti, poiché specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata; che le questioni di legittimità costituzionale della norma sono manifestamente infondate; e che l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, può assumere diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione, con onere di dimostrazione nelle diverse fasi.
La Corte osserva altresì che tali principi hanno trovato conferma nella pronuncia della Corte costituzionale n. 190 del 2023, che ha dichiarato inammissibili le relative questioni di legittimità costituzionale, e nel successivo arresto delle Sezioni Unite n. 12459 del 2024. Pertanto, poiché la Commissione regionale si è attenuta a tali principi con motivazione congrua, anche il terzo motivo, che denunciava il vizio di motivazione, è disatteso.
Ogni ulteriore censura, relativa alla parte della sentenza che aveva ritenuto comunque regolari le notifiche, resta inammissibile per difetto di interesse: secondo l’orientamento consolidato, quando il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità, svolge ad abundantiam argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha interesse ad impugnarle. Il ricorso è dunque rigettato, con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Nota della Redazione
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