Imposta di registro in misura fissa per il credito fuori campo IVA da fattura (Cass. civ. Sez. 5 n. 5885 del 15.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta di registro, i decreti ingiuntivi esecutivi recanti condanna al pagamento di somme non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti all’IVA, ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 131/1986. L’esclusione opera anche quando la fattura, relativa a un’unica prestazione di servizi soggetta ad IVA, espone separatamente una componente economica “fuori campo IVA”, come il rimborso degli oneri retributivi e previdenziali per i lavoratori somministrati ex art. 26-bis della legge n. 196/1997; tale componente, infatti, costituisce parte integrante del corrispettivo della prestazione e non può essere autonomamente assoggettata all’imposta proporzionale.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore della somministrazione di lavoro, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di una società committente per il pagamento di fatture rimaste insolute. In seguito alla registrazione del decreto ingiuntivo, l’Amministrazione finanziaria aveva liquidato l’imposta di registro in misura proporzionale del 3% sulla parte della condanna relativa agli importi indicati in fattura come imponibile “fuori campo IVA”, oltre che sugli interessi.
La società aveva impugnato l’avviso di liquidazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che aveva parzialmente accolto il ricorso annullando l’imposta proporzionale. A seguito dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva tuttavia riformato la sentenza, ritenendo che per le operazioni “fuori campo IVA” si dovesse applicare la tassazione proporzionale. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato il primo motivo di ricorso, con cui la società censurava la sentenza impugnata per violazione dell’art. 40, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), della Tariffa, Parte Prima del medesimo decreto.
I giudici di legittimità hanno preliminarmente ricordato che l’art. 40 citato prevede l’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa per gli atti relativi a prestazioni di servizi soggette ad IVA. Tale norma, hanno proseguito, va coordinata con l’art. 8 della Tariffa, la cui nota II chiarisce che gli atti di cui alla lett. b) – tra cui i decreti ingiuntivi – non sono soggetti all’imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi soggetti all’IVA.
Nel caso di specie, il credito azionato era fondato su fatture emesse per un’unica prestazione di servizi di somministrazione di lavoro, soggetta ad IVA. La circostanza che le fatture esponessero distintamente l’importo dei rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali come “fuori campo IVA”, ai sensi dell’art. 26-bis della legge n. 196/1997, non ha rilievo ai fini dell’imposta di registro. Il predetto importo, infatti, rappresenta solo una componente del corrispettivo della prestazione principale e non una operazione autonoma. Sottoporlo nuovamente a tassazione proporzionale determinerebbe una duplicazione d’imposta.
Sulla base di tali argomentazioni, la Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo, e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso originario della società contribuente, cassando la sentenza impugnata.
Nota della Redazione
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