Doppia conforme, disconoscimento copie e rateazione interruttiva della prescrizione (Cass. civ. Sez. V n. 19866 del 17.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. è inammissibile quando la sentenza d’appello abbia integralmente confermato quella di primo grado, salvo che il ricorrente indichi le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e ne dimostri la diversità. Il disconoscimento della conformità di un documento prodotto in fotocopia è inefficace se formulato in modo generico, senza indicazione specifica delle parti che si assumono difformi dall’originale. La domanda di rateazione dei tributi integra riconoscimento di debito e, ai sensi dell’art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione, anche in assenza di specifica intenzione ricognitiva. Il termine prescrizionale quinquennale di interessi e sanzioni non decorre ove sia stato interrotto da tale istanza.

Il Fatto

L’agente della riscossione notificava a una società una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972, sulle dichiarazioni di due periodi d’imposta. La contribuente impugnava la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, eccependone l’illegittimità, la nullità e l’intervenuta prescrizione quinquennale del credito.

La CTP rigettava il ricorso, condannando la società alle spese. La Commissione Tributaria Regionale confermava integralmente la decisione, ribadendo la condanna. La contribuente proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi, incentrati sul disconoscimento delle copie prodotte dall’Agenzia, sull’omessa pronuncia in ordine alle comunicazioni di irregolarità e sull’asserita prescrizione di sanzioni e interessi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo, è inammissibile. La Corte richiama la regola dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che esclude il ricorso ex n. 5 dell’art. 360 quando la sentenza d’appello rechi integrale conferma della decisione di primo grado. L’esclusione si applica ai giudizi d’appello introdotti dopo l’11 settembre 2012, per effetto dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012. Il presupposto è la c.d. doppia conforme in facto: il ricorrente deve indicare le ragioni di fatto dei due gradi e dimostrarne la diversità, onere nella specie non assolto.

Il secondo motivo è infondato. La contestazione di conformità di una copia rispetto all’originale, se generica, non vale come disconoscimento. Il disconoscimento efficace richiede una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e inequivoco gli elementi differenziali, con indicazione delle parti contraffatte, mancanti o aggiunte, e con elementi almeno indiziari sul diverso contenuto dell’originale. La Corte richiama sul punto l’art. 2719 cod. civ. e i precedenti Cass. n. 28096 del 2009, Cass. n. 29993 del 2017, Cass. n. 12730 del 2016 e Cass. n. 7775 del 2014.

Il terzo motivo è vistosamente infondato. La CTR ha preso in considerazione le comunicazioni di irregolarità, rilevando che esse sono riportate nel corpo della cartella e che questa non costituisce l’esito delle irregolarità, bensì della decadenza dal beneficio del termine per il pagamento rispetto alle rateizzazioni richieste. Parimenti, la CTR si è pronunciata sull’istanza di rateizzazione, qualificandola come mero fatto giuridico e collocandola temporalmente. Nessuna violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. è dunque ravvisabile.

Il quarto motivo è infondato. La domanda di rateazione e di definizione agevolata configura riconoscimento di debito, cui l’art. 2944 cod. civ. ricollega l’effetto interruttivo della prescrizione, trattandosi di atto giuridico in senso stretto, non recettizio, che non esige una specifica intenzione ricognitiva ma solo la volontarietà e la consapevolezza del debito. La Corte richiama Cass. n. 9221 del 2024, Cass. n. 20260 del 2021, Cass. n. 14991 del 2022 e Cass. n. 37389 del 2022.

Il quinto motivo è infondato. Il termine prescrizionale di interessi e sanzioni non derivanti da giudicato è quello quinquennale. Nella specie esso non è decorso, perché interrotto dall’istanza di rateizzazione presentata dalla contribuente. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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