Cartella per i debiti fiscali del defunto: i chiamati all’eredità possono ancora eccepire di non essere eredi? (Cass. civ. Sez. Trib. ord. interlocutoria n. 23570 del 20.07.2026)
Scheda tratta dalla Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione – luglio 2026 dell’Ufficio del Massimario, sezione Pubblica udienza – Sezione Tributaria. Si tratta di una questione ancora aperta: la scheda sarà aggiornata quando arriverà la decisione.
Estremi: Cassazione, Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 23570 del 20 luglio 2026, Presidente L. Napolitano, Relatore D. Marconi
Voce: TRIBUTI. Obbligazione tributaria del de cuius – Difetto di legittimazione passiva dei chiamati all’eredità – Eccezione – Proponibilità – Giudizio di impugnazione della cartella – Avviso di accertamento – Definitività.
Cosa ha deciso la Corte
Con l’ordinanza interlocutoria n. 23570 del 20 luglio 2026 la Sezione Tributaria ha rinviato la causa alla pubblica udienza per la particolare rilevanza nomofilattica della questione. Nessuna decisione sul merito, per ora.
La questione rimessa
Nel testo della Raccolta del Massimario:
La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione di particolare rilevanza nomofilattica dell’ammissibilità della proposizione dell’eccezione di difetto di legittimazione passiva da parte dei chiamati all’eredità rispetto all’obbligazione tributaria del de cuius, nell’ambito del giudizio di impugnazione della cartella di pagamento, scaturita da un avviso di accertamento notificato loro in qualità di eredi del socio defunto, in relazione alla rideterminazione del reddito imponibile di partecipazione, divenuto definitivo per mancanza di impugnazione.
Il quadro normativo
Due piani si intrecciano. Sul piano civilistico, il chiamato all’eredità non è erede finché non accetta (art. 459 c.c.): chi non ha accettato, o ha rinunciato, non risponde dei debiti del defunto. Sul piano tributario, l’art. 65 del d.P.R. 600/1973 stabilisce che gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato prima della morte del dante causa. Sul piano processuale, la cartella di pagamento emessa in esecuzione di un avviso di accertamento non impugnato può essere contestata, di regola, solo per vizi propri: l’avviso divenuto definitivo non si rimette in discussione.
Perché la questione è aperta
Il caso: l’Agenzia notifica ai familiari del socio defunto, «in qualità di eredi», un avviso di accertamento che ridetermina il reddito di partecipazione. Nessuno lo impugna e l’avviso diventa definitivo. Arriva la cartella. A quel punto i destinatari sostengono di non essere eredi e di non poter essere chiamati a pagare.
Il problema è se questa difesa sia ancora proponibile. È interpretazione nostra dei termini del contrasto che le posizioni siano due. La prima: la qualità di erede è un presupposto dell’obbligazione tributaria e andava contestata impugnando l’avviso; non avendolo fatto, i destinatari hanno accettato di essere trattati come eredi e la cartella non può essere impugnata per questo motivo, che non è un vizio proprio. La seconda: la mancata impugnazione dell’avviso rende definitiva la pretesa verso il contribuente accertato, cioè il defunto, ma non può trasformare in erede chi erede non è; la legittimazione passiva attiene alla titolarità del rapporto e può essere fatta valere contro qualsiasi atto della riscossione.
Chi è interessato
Familiari di un contribuente deceduto che ricevono atti fiscali intestati «agli eredi» senza aver accettato l’eredità, o dopo averla rinunciata; eredi di soci di società di persone, nelle quali il reddito è imputato per trasparenza; professionisti che assistono le successioni con posizioni fiscali aperte.
Cosa fare nel frattempo
La prudenza suggerisce di non lasciare decorrere il termine per impugnare l’avviso di accertamento notificato «in qualità di erede» confidando di poter sollevare la questione solo in sede di cartella: finché la Corte non decide, questa strada è incerta. Chi non intende accettare l’eredità ha interesse a formalizzare la rinuncia (art. 519 c.c.) e a comunicarla all’ufficio, così da precostituire la prova della propria estraneità.
Cosa aspettarsi
La sentenza in pubblica udienza fisserà il principio sull’ammissibilità dell’eccezione. Aggiorneremo questa scheda con la decisione.
Fonte: Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione – luglio 2026, a cura di Vittoria Amirante (settore civile) e Michele Toriello (settore penale). Le parti tra virgolette riportano fedelmente il testo della Raccolta. Portale del Massimario.
Raccolta di riferimento
Nota della Redazione
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